La disciplina ex. art. 04.17°comma ss. l. 92/2012 determina alcuni problemi di adattamento in materia di lavoro domestico.
A parte l'incongruità intrinseca di estendere la disciplina ad un'area (come il lavoro domestico) già coperto da "libera recedibilità", si pone uno specifico dubbio in punto di procedura. Come noto, stante il comma 17 citato, in caso di dimissioni o risoluzione consensuale, occorre procedere alla convalida delle dimissioni/risoluzione avanti la DPL, ovvero con sottoscrizione della ricevuta di cessazione del rapporto di lavoro.
Normalmente, nella pubblicistica, si parla, per questa modalità di gestione semplificata, di sottoscrizione della ricevuta SARE. E che ne è del lavoro domestico, che non conosce la procedura SARE, ma COLDASS?
Occorre ricostruire il filo della normativa.
Partiamo da un dato. L'art. 04.17°comma l. 92/2012 dispone:
"l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale ... è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della Lavoratrice o del Lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 21 l. 264/49 e successive modificazioni".
L'applicazione di questa normativa per i domestici è assicurata dalla legge 339/1958, che all'art. 02 disciplinava in modo speciale la procedura di avviamento al lavoro con la chiamata diretta, ma lasciava intendere la piena vigenza delle altre disposizioni della l. 264/1949 per le altre fattispecie, che, quindi, resta come indicazione di normativa applicabile di default, in assenza di altre indicazioni.
Si consideri, al riguardo, che, nel prevedere la conferma delle dimissioni sulla ricevuta, la legge Monti-Fornero non discrimina la circostanza che le comunicazioni de quibus siano effettuate a favore del CPI, o dell'INPS, quanto in conformità alla l. 264/49.
Nè ci sarebbe pregio ad argomentare diversamente, dato che la legge 92/2012 non ha previsto speciali disposizioni per la convalida delle dimissioni per i domestici soggetti alla procedura COLDASS.
Ecco, perchè riteniamo che nel settore domestico, le dimissioni/risoluzioni consensuali vadano convalidate avanti la DPL ovvero con la sottoscrizione del Lavoratore in calce alla comunicazione COLDASS/INPS di cessazione del rapporto di lavoro.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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