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lunedì 24 settembre 2012

GOMME TERMICHE PER LA CIRCOLAZIONE INVERNALE: UN OBBLIGO DEL PRESTATORE DIPENDENTE?


L'Interpello Min. Lav. nr. 15/2012 tratta, tra i vari, un caso che sta acquistando sempre maggiore rilevanza applicativa: l'eventualità cioè che, in caso di neve, il Lavoratore non riesca a recarsi sul posto di lavoro, per carenze di "gomme termiche" prescritte dalle Autorità competenti per la circolazione.
L'Interpello esclude che questa circostanza integri causa di impossibilità di svolgimento della prestazione, ma non risolve un aspetto rilevante per la Ns. piccola pratica d'ufficio: quali siano le conseguenze di questa inosservanza amministrativa sul piano del rapporto di lavoro: in particolare, se sia passibile di azione disciplinare.
In realtà, non è possibile declinare trattamenti uniformi: i riflessi negativi sul rapporto di lavoro di tale inosservanza variano, infatti, necessariamente in relazione alle concrete attività svolte e alle circostanze del caso. Se tale inosservanza per un Autotrasportatore dipendente è irrilevante perchè vi deve provvedere direttamente l'Azienda, per un Impiegato che svolga mansioni "mobili" con la propria auto i riflessi sulla produzione sono più pesanti, mentre tale mancanza per un Impiegato di Studi Professionali sembra valere solo in via subordinata alla verifica concreta del danno subito dal Datore, in applicazione del noto canone della "proporzionalità" etc. codificati dall'art. 07 l. 300/1970 e recepiti in tutti i CCNL. Criteri che evidentemente sarebbero tutti e contemporaneamente violati se si ipotizzasse la possibilità di colpire sempre e in ogni caso il Dipendente con sanzione disciplinare in questi casi.
Senza considerare che sulla circostanza possono avere incidenza altre circostanze: l'eventualità che per la stessa percorrenza sia disponibile un percorso ferroviario o BUS.
In ogni caso, data comunque per scontata la difficoltà negli spostamenti che in queste circostanze si determina, e ammesso altresì che la semplice "difficoltà" (come precisa l'Interpello) non equivale ad "impossibilità" della prestazione di lavoro, siamo a ritenere che il Lavoratore, in tali circostanze, se non riesce a recarsi al lavoro, e non gli sia stata fatta espressa richiesta ("consegna") di dotarsi dei necessari dispositivi anti-neve versi in una fattispecie di "assenza giustificata", trattabile con ROL etc.
Salvi naturalmente i casi in cui tale assenza palesi finalità ostruzionistiche o "di sfida", che comunque il Datore avrà cura di provare accuratissimamente.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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