Alcune note tese ad illustrare che, a seguito dell'entrata
in vigore del TU dell'apprendistato, è mutato il quadro delle sanzioni
amministrative.
Il
comma 2 dell'art. 7 del Testo unico introduce delle sanzioni amministrative del
tutto nuove, collegate alla inosservanza dei principi che devono informare
l'attivazione e lo svolgimento di un rapporto di apprendistato.
In
particolare, il Datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro o, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, per
ogni violazione delle "disposizioni contrattuali collettive attuative dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1. lettere a), b), c) e d)". Si
tratta, in particolare, della violazione dei principi concernenti: a) la forma
scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo
individuale; b) il divieto di retribuzione a cottimo; c) la possibilità di
inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) la presenza di un
tutore o referente aziendale.
La
diffidabilità di tali illeciti "contrattualistici" (in parallelo ed
in analogia con le nuove facoltà di "disposizione" ex. art. 14 D.lgs.
124/2004 riconosciute per le inadempienze sull'apprendistato) concorre a
disegnare un quadro di gestione certamente più pragmatico e duttile,
consentendo ampi margini di recupero dell'apprendistato costituito con
imperfezioni e carenze varie.
Sussistono,
però, alcune circostanze in cui l'apprendistato deve ritenersi irrecuperabile.
L'obbligo di formalizzazione
per iscritto del contratto non può considerarsi adempiuto mediante la sola
consegna, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n.
133/2008), della copia della comunicazione di assunzione al Centro per
l'impiego, essendo necessaria ad evitare la sanzione per mancanza di forma
scritta nell'apprendistato la consegna del contratto individuale di lavoro e
del progetto formativo individuale. Al riguardo, la mancata presentazione di
tale progetto nei trenta giorni previsti dalla legge vale a configurare
l'ipotesi di illecito amministrativo specificamente prevista dalla legge.
Va altresì precisato che,
qualora sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la stessa
comunicazione al Centro per l'impiego, il rapporto in questione potrà
considerarsi "in nero" secondo quanto già chiarito con la circ. n.
38/2010 di questo Ministero.
Sotto altro profilo va
rilevato che la sanzione amministrativa punisce anche i casi in cui il datore
di lavoro abbia provveduto a formalizzare per iscritto il contratto di
apprendistato ma tale formalizzazione risulti successiva alla instaurazione del
rapporto ovvero difforme o incompleta relativamente ai modelli o ai contenuti
previsti e resi obbligatori dal contratto collettivo nazionale di lavoro
applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva.
Si ricorda ancora l'applicabilità della sanzione pecuniaria
amministrativa, preceduta dalla diffida a regolarizzare, nei casi di mancata
applicazione dei principi e delle disposizioni collettive riguardanti il
divieto di retribuzione a cottimo, l'alternatività tra sottoinquadramento e
retribuzione, la presenza del tutor o referente aziendale.
Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara
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