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venerdì 14 settembre 2012

APPRENDISTATO ANCHE PER FARMACIE: NOVITA' CONTRATTUALI

Con accordo 14/06/2012 è stato stipulato l'accordo sindacale che rende operativa, ai sensi dell'art. 07 del D.lgs. 167/2011, la disciplina dell'apprendistato anche al settore Farmacie. Settore in cui l'applicazione dell'apprendistato per la figura del Farmacista Collaboratore era resa dubbia dalla precedente formulazione del CCNL (disapplicata al 25/04/2012) e dal non chiaro rapporto tra le fonti regolative della formazione (formazione speciale trattandosi di apprendistato con Professionista abilitato e iscritto ad Ordine Professionale).

Di qui, le disposizioni applicabili alla figura di apprendistato più in uso, l'apprendistato professionalizzante o "contratto di mestiere".
ETA': Si possono assumere giovani lavoratori con età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero infradiciassettenni, se in possesso della qualificazione professionale di legge (vedi post apprendisti minorenni). Tali limiti di età non si osservano, però, per i lavoratori in mobilità, come precisato dall'Interpello Min. Lav.21/2012.
Questa la parte generale:
a) Il contratto va stipulato in forma scritta ai fini di prova;
b) Il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dal CCNL per i rispettivi livelli di assunzione;
c) La durata dell'apprendistato è fissata in quella massima stabilita dalla legge di tre anni per le figure professionali di II, III, IV Livello e per il Farmacista Collaboratore;
d) L'apprendista è inquadrato (come nel previgente CCNL) in due livelli inferiori, nella prima metà del rapporto, e in un livello inferiore nella seconda metà, eccezion fatta per il Farmacista Collaboratore, inquadrato direttamente al I Livello;
e) Nel Piano Formativo Individuale (d'ora in poi chiamato PFI) deve essere indicato un tutore/Referente Aziendale. In assenza del quadro regolativo della legge regionale e conoscendo l'orientamento regolatorio abbastanza rigoroso del Ministero del Lavoro, raccomandiamo di recepire in via contrattale la normativa sul tutor in essere al 25/04/2012 e i requisiti del tutor ivi previsti (anche perchè la stragrande maggioranza delle Aziende, che ha desiderato instaurare rapporti di apprendistato, si è formata secondo quella previgente regola e tale patrimonio di conoscenza/esperienza va certamente salvaguardato com "buona prassi contrattuale", utile per incrementare il livello di sicurezza dell'apprendistato in caso di Ispezioni. E' bene specificare comunque che l'osservanza di tali regole vale in attesa di diversa regolamentazione regionale sui profili formativi e sui requisiti per il tutoraggio.
f) La formazione dovrà comprendere quanto definito dal PFI descritto nell'accordo sindacale de quo, la formazione relativa al rischio specifico di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. La formazione non dovrà essere svolta in un monte ore inferiore a 66 ore medie annue per il Farmacista Collaboratore, 46 ore medie per il Magazziniere e il Contabile d'Ordine, 56 ore medie per il Commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (Formazione a Distanza), on the job e in affiancamento. A tale formazione, va altresì aggiunta la formazione avente per oggetto le competenze di base e trasversali di cui all'art. 04.03°comma D.lgs. 167/2011 di cui alle leggi regionali.
g) In attesa dell'approvazione del libretto formativo del cittadino, la prova dell'avvenuta acquisizione di competenze durante l'apprendistato potrà essere data con ogni documentazione scritta utile;
h) Il numero complessivo di apprendisti che il Titolare di Farmacia può assumere non può essere superiore a quello stabilito dalla legge (vedi per Monti-Fornero post  http://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-lapprendistato.html);
i) Malattia, infortunio o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 gg. consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza dell'apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il Datore di Lavoro comunicherà all'apprendista la nuova scadenza del contratto;
l) L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento normativo ed economico erogato dal Datore di Lavoro in caso di malattia e infortunio, come previsto dal Titolo XVI CCNL 26/05/2009;
m) Agli apprendisti è garantita parità di accesso e di trattamento rispetto alla Previdenza Complementare.
Le disposizioni vanno integrate con le recenti disposizioni della l. 92/2012, che hanno inciso soprattutto sui requisiti di stabilizzazione e sui limiti dimensionali per l'assunzione degli apprendisti, per cui si rinvia al post  http://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-lapprendistato.html .
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPRENDISTATO DEL FARMACISTA COLLABORATORE:
- l'Inquadramento resta al I Livello per tutto il periodo dell'apprendistato;
- L'eventuale articolazione part time non potrà essere inferiore a 20 h settimanali;
- Se il Farmacista Titolare non conferma in servizio il 90% degli apprendisti Collaboratori, non potrà assumere apprendisti per 12 mesi consecutivi (non si tiene conto dei Farmacisti dimissionari, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, per giusta causa e giustificato motivo oggettivo).
DIRITTO TRANSITORIO: Sono fatti salvi i rapporti di apprendistato stipulati prima del 25/04/2012, per i quali continuerà, fino a naturale scadenza, a trovare applicazione la normativa pregressa ex. CCNL 26/05/2009.
ATTENZIONE: L'Interpello Min. Lav. 25/2012 ha precisato che anche gli apprendisti possono iscriversi alle liste di mobilità non indennizzata (piccola mobilità) ex. art. 4 dl. 148/93 (conv. in l. 236/1993) da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2012, spettante ai Lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano meno di 15 Dipendenti. Disposizione che, però, deve ritenersi in stand by fino a che l'INPS non si esprimerà sull'assetto delle agevolazioni alle assunzioni, pesantemente inciso dalla legge Monti-Fornero (specie nell'art. 04.12°comma l. 92/2012).
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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