Il DL Sviluppo (art. 46-bis) però (DL 83/2012 conv. in l. 134/2012) ha però disposto che sono esclusi dalla base di calcolo i rapporti a termine inferiori ai 06 mesi.
Ai fini dell'individuazione della basa occupazionale, la Circolare comunque dispone che i lavoratori a termine dovranno essere conteggiati pro-quota: due lavoratori a termine di sei mesi corrispondono ad una unità", dice il Ministero. E tale indicazione (dettata precedentemente all'emendamento del DL Sviluppo) sembra valere tuttora come indicazione "anti-elusiva" della nuova fascia di esenzione.
Ai fini del computo della base occupazionale dell'impresa, la Circolare richiama la vigenza dei criteri generalmente previsti dettata ad altri fini (ad es. ai fini della disciplina del licenziamento individuale): a questi fini, il Ministero recepisce l'opinione giurisprudenziale consolidata secondo la quale ai fini della base occupazionale non vanno conteggiati i lavoratori a termine in funzione "sostitutiva"; quelli assunti con funzioni "organizzative" e "produttive" sì.
Non risulta emanata altra Circolare che adegua la Circolare 20 cit. ai mutamenti del DL Sviluppo.
Per consultazione, questa le principale base informativa, Circolare Min. Lav. 18/2012, link: http://www.dplmodena.it/Studio CDL Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara
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