Una breve nota relativamente all'Interpello del Ministero del Lavoro nr. 19/2011, il quale ha introdotto chiarimenti sulle modalità di godimento delle ferie durante il periodo di CIG.
Il quesito sorgeva in relazione alla facoltà prevista dalla legge per i cd "ammortizzatori in deroga" di accesso immediato al trattamento; accesso che, in ipotesi, può in qualche modo essere "rallentato" dall'eventuale smaltimento dell'arretrato feriale, già maturate alla data di richiesta della CIG stessa
Richiamando la Circolare 08/2005, il Ministero ricorda che, in analogia con altri eventi sospensivi, come la malattia, ad esempio, le ferie (sia maturate, sia quelle infra-annuali in corso di maturazione) vanno godute dal Lavoratore al termine dell'evento sospensivo. Pertanto, il Ministero ritiene che debba ritenersi sospeso anche l'obbligo relativo al versamento della contribuzione INPS sull'indennità per ferie non godute, per lo stesso periodo dell'evento interruttivo.
L'INPS, però, secondo il Ministero, deve attivarsi per contrastare eventuali abusi e deve riservarsi un controllo di congruità organizzativa, distinguendo il caso di CIG a "zero ore" da CIG a "orario ridotto".
Al riguardo, deve ritenersi meno "credibile" la sospensione delle ferie in caso di "riduzione d'orario", per l'intrinseca utilità che l'istituto riveste per "rarefare" l'orario e il ritmo di lavoro del Personale. Nessuna riserva, invece, pare fare insorgere la sospensione delle ferie in caso di CIG a "zero ore" (salvo l'ovvia riserva che l'azzeramento orario sia ... reale!).
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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