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sabato 22 settembre 2012

IL RIPOSO GIORNALIERO DEI DOMESTICI


Una breve nota tesa a evidenziare una possibile fonte di equivoci, relativamente alla disciplina del riposo giornaliero nell'ambito del settore Colf-Badanti. Il complesso di regole, infatti, è solo apparentemente similare, ma presenta profonde differenze.
La disposizione ex. art. 14.4°comma CCNL va cioè contestualizzato in relazione all'art. 07, all'art. 17 del D.lgs. 66/2003 e alla Circolare Min. Lav. 08/2005.
Ciò premesso, consideriamo più da vicino cosa prevede la norma di cui si tratta.
Secondo la norma citata, il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
Ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 66/2003, il settore del lavoro familiare deve considerarsi esonerato dall'osservanza dalla disciplina dell'art. 07.
Ciò significa che la disciplina dei riposi di settore, per quanto modellata su quella del D.lgs. citato, non determina le responsabilità amministrative sanzionatorie in caso di violazioni.
Diventa, allora, un mero problema di contrattualistica modellare i riposi giornalieri del Domestico sul regime delle "11 ore consecutive". Così, questa linea è stata seguita dal CCNL Colf per i lavoratori familiari conviventi, ma non per i non conviventi.
A questo punto, si affaccia anzitutto un problema di gerarchia delle fonti, ovvero tra contrattazione individuale e collettiva.
Per i lavoratori conviventi, tale disciplina esclude articolazioni diverse tra orario di lavoro e riposi giornalieri: in assoluta omologia a quanto si verifica nella generalità dei settori, ma in forza del CCNL (non della legge) e in forza del principio (art. 2078 del Codice Civile) secondo cui la disposizione collettiva prevale su quella individuale, se più favorevole.
Viceversa, la mancanza di una disciplina di riferimento per i riposi giornalieri per i lavoratori non conviventi, la conclusione è la seguente.
Complice l'inapplicabilità dell'art. 07 D.lgs. 66/2003, ne deriva automaticamente e senza possibilità di equivoci che la disciplina dell'articolazione dei riposi è rimessa alla contrattazione individuale, come la quasi totale generalità degli istituti relativi all'orario di lavoro nel settore Colf-Badanti.
In realtà, nelle misura in cui si tiene presente la stretta connessione esistente in generale tra riposo giornaliero e garanzia di durata massima dell'orartio giornaliero di lavoro, si comprende ancora meglio il "perchè" di questa scelta di CCNL. Ognuno, infatti, potrebbe obiettare che, venendo meno per i Colf non conviventi il riposo giornaliero viene meno la garanzia di durata massima giornaliera dell'orario, risultando così il Domestico esposto alle più svariate ed arbitrarie articolazioni orarie del Datore di lavoro. In realtà, tali eccezioni non sono fondate: si deve considerare la tecnica speciale con il quale il settore Colf-Badanti regola l'orario di lavoro, fissando già a monte, sia per i lavoratori conviventi, sia per i lavoratori non conviventi limiti orari massimi settimanali e giornalieri. A questo livello, l'istituto del riposo giornaliero perde d'importanza.
A margine, per temperare l'indubbio irrigidimento indotto sull'orario giornaliero per i Colf conviventi il CCNL Colf-Badanti ha altresì previsto una specialissima disciplina dei cd "riposi intermedi" previsti dall'art. 15.04°comma CCNL per i "lavoratori conviventi". Nel caso, cioè, in cui l'orario di lavoro del Domestico sia situato in una fascia compresa tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Il CCNL opera con una tecnica peculiare, assegnando al Lavoratore una specie di "facoltà alternativa" di determinazione unilaterale (per quanto parziale) dell'orario di lavoro (del tutto inconsueta nel piano del lavoro subordinato, ma coerente alla tradizionale "frazionabilità" del lavoro domestico). Di qui, si spiega l'ultima parte della norma che ammette il "recupero" delle ore non lavorate e della retribuzione così persa nel limite delle stesse 02 ore giornaliere.
Tale facoltà di spezzettamento dell'orario determina una facoltà di deroga all'orario pattuito che comporta omissione della prestazione e carenza di retribuzione.

Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara

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