Uno Studio Professionale ha in essere un rapporto con una Dipendente apprendista destinato alla cessazione all'11/01/2013. Il Titolare non vuole proseguire il rapporto. Chiede come comportarsi in caso di licenziamento e quale preavviso dare alla Dipendente.
Risposta:
In via preliminare, è essenziale precisare che, specie
con la nuova disciplina (D.lgs. 167/2011 e l. 92/2012), una cosa è la
cessazione del periodo formativo dell'apprendistato, una cosa la cessazione del
rapporto di lavoro. Tale partizione la si deduce agevolmente dall'art.
01.16°comma TU app. (come modificato dall'art.01.15°comma lett. b) legge
92/2012) secondo cui, cessato il periodo di formazione, decorre il preavviso.
Quindi, fissata la cessazione
dell'apprendista del Professionista al 11/01/2012, il preavviso decorrerà dal
16/01 fino al 04/02/2013 (20 gg. di calendario da CCNL).
E che ne è del periodo intermedio
tra la cessazione della formazione e il dies
a quo del preavviso secondo il CCNL? Pochi dubbi che si resti nell'ambito
della disciplina dell'apprendistato, senza possibilità di configurare un
periodo spurio a rischio di trasformazione in lavoro subordinato. Essenziale
che il Datore di Lavoro preavverta con adeguato anticipo e per iscritto
l'intenzione di non "qualificare" l'apprendista.
Ricordiamo che, in analogia con la
vecchia previsione dell'art. 19 l. 25/1955, nell'apprendistato la lettera di
preavviso di licenziamento, riveste un ruolo essenziale per
"bloccare" la qualificazione. In sua assenza, dato che il termine
dell'apprendistato non costituisce termine finale del rapporto (e quindi
"licenza" di licenziamento), la prosecuzione del rapporto avviene a
titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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