Capita frequentemente che le imprese per lo più nazionali che operano su vari cantieri "mobili" (stradali, edili etc.) debbano gestire la location del Personale, degli Operai per lo più.
Una contrattualistica funzionale è quella di "foresteria".
La formula contrattuale adoperata è quella del "contratto di
locazione-foresteria", che non è riconducibile alla
disciplina classica della locazione abitativa (nemmeno transitoria tout
court), per la conclamata dissociazione tra il Conduttore formale
dell'alloggio (la Società) e coloro che viceversa fruiscono dell'alloggio.
In considerazione della conclamata particolarità del rapporto,
a) Il contratto di locazione, stipulato dalla Società a beneficio delle
esigenze abitative dei lavoratori, si intende comunque
come transitorio perchè in funzione dell'esaurimento della Commessa di
lavoro in appalto. Il contratto dura fino al termine ultimo oggi stimabile
della Commessa, è prorogabile, in caso di proroga della Commessa, ma comunque
mai oltre. Non sono ammessi "lavoratori in nero", non sono
ammessi in nessun caso Collaboratori Artigiani, e ogni altro eventuale soggetto
impiegato nel Cantiere citato con collaborazioni autonome, ma solo lavoratori
dipendenti i cui rapporti siano legittimamente instaurati.
b) Il numero di soggetti ospitati deve essere in funzione della cubatura
dell'immobile; anche per questo, il testo risulta molto severo e perentorio nel
vietare sublocazioni e simili. E' auspicabile che alla locazione si accompagni
una disposizione del contratto di lavoro subordinato, tesa a prevedere un
obbligo di dimora, che va ad integrare automaticamente le condizioni di
assunzione del rapporto di lavoro subordinato (passibile, quindi, di sanzione
disciplinare);
c) Si tratta di una caratteristica ipotesi di locazione
"cumulativa", rivolta alle esigenze alloggiative di più soggetti. Il
licenziamento di uno degli ospitati non comporta recesso dal rapporto di
locazione, salvo che il numero degli ospitati sia talmente basso da rendere
manifestamente anti-economica la prosecuzione della locazione. Nei limiti della
cubatura, la Conduttrice può ospitare altri lavoratori in rimpiazzo di quelli
cessati;
d) Contro i lavoratori licenziati che non lasciassero l'immobile, è
ammessa azione di sfratto ex. art. 659 del Codice di Procedura Civile,
essendo il godimento dell'immobile corrispettivo della prestazione d'opera.
Abbiamo previsto un concorso equo (50-50) tra Locatori e Conduttrice nelle
spese legali di sfratto.
e)Il Locatario si impegna a non dare ingresso nell'immobile a
"lavoratori in nero"; per queste eventualità, solleva da
responsabilità i Locatori (anche al fine delle sinistre disposizioni di legge
che hanno previsto il "sequestro" dei locali relativi al Cantiere);
f) Il Locatario è investito del ruolo di colui che deve garantire
il "buon nome" dei soggetti ospitati e garantire ogni influenza
(anche avvalendosi del proprio potere di iniziativa disciplinare) contro atti
illeciti degli Ospitati che danneggiassero l'immobile (e terzi connessi), la
quiete pubblica e simili. Ciò integra in capo a obblighi di vigilanza che, ove disattesi, concorrono a configurare
ipotesi di culpa in vigilando;
Va da sè che la migliore gestione del contratto dipende dall'adeguatezza
del coordinamento tra il presente contratto di locazione/foresteria e
i contratti di assunzione: la Conduttrice deve farsi parte attiva e assumersi
obblighi di sorveglianza del personale, nelle sue prerogative
di Datore di Lavoro, per garantire il più proficuo godimento
dell'immobile.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
Qui di seguito testo tipo di contratto-tipo di foresteria che si propone:
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA
Il Locatore
·
Il Sig.
CONCEDONO
IN LOCAZIONE
Ad
uso foresteria
Alla Società Impresa/Società Conduttrice corrente in _______________________
L’Immobile
qui di seguito indicato:
ESTREMI
CATASTALI IDENTIFICATIVI DELLE UNITA' IMMOBILIARI:
CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
Al
riguardo dell’immobile interessato alla locazione, si precisa che la messa a
norma dell’Impianto elettrico e dell’impianto idraulico già esistenti, risultano
da dichiarazioni rilasciate dalla Ditta ___________ e dalla Ditta ____________.
La locazione sarà regolata dalle seguenti
pattuizioni:
1) Il contratto ad uso “foresteria” è stipulato per la
durata di mesi __ dal ______ al _______, prorogabili in relazione all’eventuale prolungamento
della Commessa _______
di cui al punto 02), ma in nessun caso oltre questa, per ospitare i seguenti
nominativi di lavoratori dipendenti della citata Società, i cui contratti di
lavoro risultano in essere al momento della stipula del contratto: Sig. ___________ nato a etc.
Sig. ____ etc. Il
numero di persone ospitate nell’immobile locato e indicate nel punto 01) è
conforme ai requisiti di cubatura dell’immobile medesimo e alla capienza
abitativa massima dello stesso. Non è consentito, pertanto, ospitare altre
persone in aggiunta a quelle indicate nel presente contratto. E’ viceversa
consentito, nei limiti massimi di capienza dell’immobile, l’ingresso di altri
lavoratori in sostituzione di quelli frattanto eventualmente cessati. Non sono
ammessi al presente alloggio in nessun caso Collaboratori Artigiani, e ogni
altro eventuale soggetto impiegato nel Cantiere citato con collaborazioni
autonome.
2) Il licenziamento o la cessazione in qualsiasi altra
forma del rapporto di lavoro da parte di uno o più dei lavoratori ospitati non
determina automaticamente l’estinzione della locazione in capo alla Conduttrice,
salvo il casi in cui, avuto riguardo alla situazione concreta, avuto riguardo
all’esiguo numero degli Inquilini, il rapporto non debba trasformarsi in locazione
abitativa semplice: in questo caso, il rapporto di foresteria, dovrà intendersi
estinto, in quanto manifestamente inutile e anti-economico.
3) L’indicazione del termine ingloba una valutazione di
provvisorietà, connessa alla tempistica strettamente necessaria per la
Conduttrice di portare a termine la Commessa, relativa al Cantiere __________ e non comporta (per dichiarazione degli Interessati)
in alcun modo mutamento di residenza anagrafica da parte dei Dipendenti
medesimi.
4) La Società Impresa/Società
Conduttrice garantisce il buon nome e la buona fama dei soggetti ospitati,
dichiarando che eserciterà la massima vigilanza anche disciplinare sui
Medesimi, affinché non compiano alcuna molestia e alcuna turbativa alla quiete
pubblica e al pacifico godimento dell’immobile. Ove Il Locatore riscontrino
gravi mancanze in tale vigilanza, procederanno ad intimare lo sfratto alla
Conduttrice stessa. La Società Impresa/Società
Conduttrice si impegna a non alloggiare nell’immobile alcun lavoratore che
non risulti iscritto al Libro Unico del Lavoro o comunque qualificabile come
lavoratore “sommerso”. In questa eventualità, solleva Il Locatore da ogni
responsabilità. La Conduttrice esonera espressamente Il Locatore da ogni
responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivare a se o a
terzi dal comportamento proprio e/o dei surrichiamati, nonché per fughe di gas,
emanazioni nocive, incendio, allagamento, scoppio o altro, nonché per
interruzioni incolpevoli dei servizi.
5) La Conduttrice potrà recedere dal contratto, per gravi
motivi, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 01
mese prima. Sarà causa di risoluzione immediata del contratto il recesso del
Committente della Conduttrice Impresa/Società
Conduttrice dal contratto di appalto per il quale è stato acceso il
Cantiere ________, o ogni altra forma di estinzione dell’appalto. La
Conduttrice avrà cura di documentare la fine del rapporto di appalto.
6) Per tutte le azioni legali inerenti ad infrazioni del
presente rapporto di locazione poste in essere dagli Ospitati specialmente a
quelle inerenti allo sfratto degli Ospitati medesimi, Il Locatore si associano
alle iniziative legali poste in essere dalla Conduttrice. Le spese legali, che
a questi fini contrattuali costituiscono spese di locazione, saranno ripartite
al 50%.
7) La Conduttrice non può dare in comodato, in tutto o in
parte, né gli Ospitati potranno ulteriormente sublocare a terzi o concedere a
titolo di mera ospitalità l'unità immobiliare. Il Locatore si riservano contro
tali intrusioni ogni azione per la tutela della Proprietà.
8) Viste le caratteristiche dell’immobile e in
considerazione della localizzazione dello stesso, il canone per ogni periodo annuale
è convenuto in Euro 10.900 (diecimilanovecento/00).
in n. __ rate uguali anticipate ognuna di Euro ____ (____________/00) e sarà
corrisposto entro il giorno __ del mese di competenza. Il canone
non sarà aggiornato annualmente alla variazione ISTAT, per evidenti motivi di
durata del rapporto. Il pagamento è accollato in capo alla Società Impresa/Società Conduttrice a mezzo di
bonifico bancario presso la Banca ______________________ da versarsi entro il
giorno __ di ogni mese di
competenza- IBAN _______________________.
9) Il pagamento del canone e degli oneri accessori non
potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Conduttrice,
qualunque ne sia il titolo.
10) A garanzia delle obbligazioni ivi assunte, la
Conduttrice corrisponde al Locatore, contestualmente alla stipula del presente
contratto, la somma di _______
(________________/00), pari a __
mensilità del canone, a titolo di deposito cauzionale, non imputabile al conto
pigioni. Tale somma sarà restituita entro __
(_____) giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato
dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
11) La Conduttrice dovrà consentire l'accesso all'unità
immobiliare al Locatore, nonché ai suoi incaricati, ove gli stessi ne abbiamo
ragione motivata.
12) La Conduttrice dichiara di aver visitato l’immobile
locato, compresi gli impianti (di cui sarà effettuata voltura a favore della
Conduttrice medesima) e di averlo trovato adatto all'uso convenuto e di
prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, assumendosene
da questo momento la custodia. E' in ogni caso fatto espresso divieto alla
Conduttrice di compiere atti e di tenere comportamenti che possano recare
molestia ai Vicini, modificare la destinazione d'uso, totale o parziale,
dell'immobile ed esercitare nello stesso attività incompatibili con l'uso
abitativo o pericolose o antigieniche, pena la risoluzione di diritto del
contratto.
13) La Conduttrice non potrà apportare nessuna modifica,
innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli
impianti esistenti.
14) Sono interamente a carico della Conduttrice le spese
relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia
elettrica, del riscaldamento e condizionamento dell'aria. Il pagamento di
quanto sopra dovrà avvenire, in sede di consuntivo, a presentazione da parte
del Locatori dell’estratto conto. Prima di effettuare il pagamento, la
Conduttrice ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese
anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione
presso Il Locatore (o presso l'amministratore) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate.
15) Il Locatore provvederanno alla registrazione del
contratto, comunicandone notizia alla Conduttrice, che corrisponderà la quota
di spettanza, ai sensi della normativa vigente.
16) Qualunque modifica al presente contratto non può
avvenire e non può essere approvata se non mediante atto scritto avente data
certa.
17) Il Locatore e la Conduttrice si autorizzano
reciprocamente a comunicare a Terzi i propri dati personali in relazione ad
adempimenti connessi con il rapporto di locazione (Decreto Legislativo n°
196/2003).
18) Per quanto ivi non previsto, si applicano le norme
vigenti relative al rapporto di “foresteria”.
Letto,
approvato e sottoscritto.
_____ lì __/__/_____
IL LOCATORE LA
CONDUTTRICE
_______________________ __________________________