Con la riforma-privatizzazione del Pubblico Impiego degli anni ’90 era stata disposta l’introduzione del TFR anche nell’ambito del lavoro pubblico.
Ciò avrebbe comportato il passaggio da una “liquidazione” di fine rapporto calcolata con il classico metodo della “ripartizione” (il vecchio TFS) alla “liquidazione” giù in uso presso l’impiego privato dal 1982 calcolata sul diverso criterio della “capitalizzazione”.
Per i Pubblici Dipendenti assunti successivamente al 1/1/2001, vige già il TFR. Per gli assunti in epoca precedente, vige ancora il vecchio TFS, salvo opzione da parte del medesimo dipendente, verso il TFR. Un’opzione, quest’ultima, assai poco appetita, che, a ondate alterne, il legislatore, per ovvi motivi di economia di spesa, ha cercato di favorire, posticipandone volta per volta la scadenza (inizialmente prevista dall’art. 2.3°comma Accordo Quadro 99 in concomitanza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001).
L’ultima proroga, fissata dall’ultimo accordo a questo scopo intervenuto (Accordo-Quadro 25/6/16) ha fissato la scadenza della citata opzione al 31/12/2020.
Il testo dell'accordo, con relativa storia, lo potete trovare nel sito web ufficiale dell'ARAN al link: http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7556-sottoscritto-in-via-definitiva-ccnq-per-la-proroga-del-termine-per-lopzione-al-tfr
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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martedì 31 maggio 2016
PUBBLICO IMPIEGO, OPZIONE VERSO IL TFR, NUOVA PROROGA: FLASH
lunedì 30 maggio 2016
DETASSAZIONE E CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO -SINTESI
LA TRANSAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE SOMME NEGOZIATE. UN CASO
b) TRANSAZIONI NOVATIVE(Art. 1965.2°comma Codice Civile): “Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*.
venerdì 27 maggio 2016
MANSIONI E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Caso:
La Società Alfa Srls, in data 27/4/16 è affittata dalla Società Beta Srls. Il personale dipendente viene trasferito contestualmente secondo l’art. 2112 Codice Civile. La Società Beta Srl ha intenzione di procedere ad una riorganizzazione complessiva del lavoro, non escludendo significativi riposizionamenti sulle mansioni dei lavoratori dipendenti già di Alfa. I Lavoratori dipendenti di Alfa protestano, rivendicando, per essi, in quanto assunti prima del 25/6/15, l’applicazione dell’art. 2103 Codice Civile nella versione precedente al Jobs Act (diritto alle “mansioni equivalenti”). Chi ha ragione?
Risposta:
L’art. 2103 del Codice Civile è stato fortemente riformato dal D.lgs. 81/2015 (cd Jobs Act). Questi, in sintesi, i contenuti:
1) Diritto all’inquadramento nel livello e nella Categoria contrattuale di assunzione (comma 1);
2) Possibile demansionamento ex. comma 5 (anche sotto più di un livello e sotto la Categoria) solo ricorrendo a speciali “accordi protetti” presso Sindacati, Commissioni di Certificazione (in analogia con le cd “conciliazioni protette” ex. art. 2113.4°comma Codice Civile) e in presenza di “speciali ragioni” (conservazione posto di lavoro, acquisizione diverse professionalità, miglioramento condizioni di vita etc.);
3) Preclusione al demansionamento per iniziativa unilaterale del Datore di Lavoro salvo che:
-In caso di “mutamenti organizzativi” incidenti sulla posizione del Dipendente (in questo caso, è ammessa la retrocessione fino ad un solo livello, ma entro la stessa Categoria e con conservazione della retribuzione in atto, salvo gli elementi accessori-comma 2-3-4);
-In altri casi previsti dalla legge (implicito: es. art. 42.1°comma D.lgs. 81/2008);
-In altri casi previsti dai CCNL (comma 3): in questo caso, parrebbe ammessa la retrocessione anche oltre un livello, ma in nessun caso in Categoria Legale inferiore.
Tale disciplina è entrata in vigore il 25/6/2015.
Molto discussa (e sostanzialmente irrisolta) la ricostruzione del cd “diritto transitorio” (difettando, nel corpo del D.lgs. 81/2015, una norma per la gestione della transizione da una normativa ad un’altra).
In questa situazione, si sono determinate posizioni difformi da parte della Magistratura (vedi le due sentenze difformi di Tribunale Roma del 30/9/15 e Tribunale Ravenna nr. 174/2015).
Per quanto ci riguarda, riteniamo corretta (o, quantomeno, coerente) la ricostruzione del dr. ILARIO ALVINO in Commercialista Lavoro e Previdenza-marzo 2016.
Il contratto di lavoro subordinato, civilisticamente, deve essere qualificato come “contratto di durata”.
Non può essere messo in dubbio, pertanto, che a tale contratto si applichi la disciplina volta per volta legislativamente applicabile. Quindi, non può essere messo in dubbio, in nessun modo, il fatto che, a partire dal 25/6/2015, al contratto di lavoro si applichi il nuovo art. 2103 Codice Civile.
Tra l’altro, è con questa rilevante modificazione che i contratti di lavoro di Alfa Srls transitano verso Beta Srls (in data 27/4/2016), ai sensi dell’art. 2112 Codice Civile: pertanto, il Datore di Lavoro Beta Srls (come già Alfa Srls all’indomani dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015) ben può procedere a tutte le modificazioni delle mansioni dei lavoratori nelle più ampie forme ammesse dal nuovo art. 2103 Codice Civile.
NOTA-COSA RESTA CONTROVERSO:
Abbiamo parlato di controversie interpretative sul nuovo art. 2103 Codice Civile, che sono sfociate in sentenze, temporalmente ravvicinate, dal tenore opposto. In realtà, le sentenze riguardano una diversa casistica, che non attiene alle fattispecie qui esaminate. In quelle sentenze, infatti, si discute di condotte di demansionamento, già perfezionate e già contestate giudizialmente nel vigore della vecchia norma e dei riflessi sulla valutazione della illiceità della condotta determinati dalla riforma dell’art. 2103 Codice Civile.Si tratta di profili squisitamente processuali, del tutto estranei ai profili, viceversa squisitamente contrattuali e “sostanziali”, trattati dal caso qui considerato.
giovedì 26 maggio 2016
LE TRANSAZIONI RISOLUTIVE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE-SINTESI
mercoledì 25 maggio 2016
NUOVE NORME APPALTI PUBBLICI- PIU' FACILE L'ESCLUSIONE DALLA GARA SE NON SI E' IN REGOLA CON SICUREZZA E DURC-FLASH
Più facile l’esclusione dalla gara pubblica di appalto, se non si è in regola con la normativa di Sicurezza e con il DURC: a stabilirlo, è il D.lgs. 50/2016, che ha riformato la disciplina degli appalti pubblici.
Più in particolare, il Decreto determina l’esclusione dalla gara pubblica di appalto a fronte di:
-Gravi infrazioni (debitamente accertate) alle norme in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
-Sanzioni interdittive applicate in forza del D.lgs. 231/2001 (sanzioni amministrative per Società: es. interdizione all’esercizio imprenditoriale di Dirigenti condannati per reati contro l’infortunistica e simili);
-Provvedimenti interdittivi conseguenti alla sospensione dell’attività di impresa ex. art. 14 D.lgs. 81/2008;
-Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
Tali ipotesi di esclusione riguardano anche i sub-appaltatori.
martedì 24 maggio 2016
DIS-COLL: ESCLUSI ASSEGNISTI E DOTTORANDI DI RICERCA
Si coglie l’occasione di segnalare che l’INPS ha diramato la Circolare 74/2016 (5/5) contenente indicazioni per la gestione della cd DIS-COLL, detta anche l’indennità di disoccupazione per Collaboratori coordinati e continuativi per il periodo 1/1-31/12/2016.
E’, al riguardo, essenziale ricordare che l’indennità si applica a tutti i Collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non solo, privi di Partita IVA, che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS (non con concomitanti posizioni previdenziali aperte), ad esclusione degli Amministratori, Sindaci, Revisori di Società.
Lascia perplessi l’esclusione degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi, dei titolari di borse di Studio: su questo, l’INPS si adegua ad un parere espresso dal Ministero del Lavoro con Interpello nr. 31/2015, che ha affermato la specialità del rapporto.
Tale conclusione suscita molti dubbi perché viene richiamata una legge del 2010, senza motivare in modo esauriente perché dovrebbe considerarsi non modificata da legge successiva (come il D.lgs. 22/2015).
L’esclusione dall’indennità, tra l’altro, non è contemplata dal D.lgs. 22/2015, che, al contrario, è norma che esclude solo Amministratori, Sindaci e simili.
Nel silenzio su assegnisti e dottori di ricerca, sarebbe stato logico dedurre la loro inclusione. Invece, il Ministero (e poi l'INPS) hanno concluso diversamente.
ERRATA CORRIGE: Ove in questo Blog, fosse stato detto il contrario, ovveri inclusi nella DIS COLL assegnisti e dottori di ricerca, si provvede ad immediata rettifica.
A disposizione per approfondimenti
giovedì 19 maggio 2016
APPALTI LABOUR INTENSIVE-FLASH
Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi.
1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.mercoledì 18 maggio 2016
MORTE DEL LAVORATORE-SUCCESSIONE EX. ART. 2122 CODICE CIVILE ANCHE AL CONVIVENTE IN "UNIONE CIVILE"-FLASH
Approvata la legge sulle cd “unioni civili”, ferve la discussione sulle disposizioni di legge che possono ritenersi immediatamente applicabili.
NOTA BENE: Non è chiaro, attualmente, se le attuali norme consentano agli Ufficiali di stato civile di procedere alla "costituzione" di queste Unioni, o se si dovrà attendere l'emanazione degli appositi decreti delegati.
Una volta che sia resa possibile la costituzione di queste "Unioni", sarà senz'altro applicabile l’art. 1.17°comma che estende al “convivente” in “unione civile” i diritti discendenti dall’art. 2122 Codice Civile.
L’articolo 2122 Codice Civile regola la successione “speciale” a beneficio degli eredi del Lavoratore defunto della cd “indennità sostitutiva del preavviso” e del TFR (assoggettato, poi, a tassazione separata, secondo il disposto ex. art. 19.5°comma TUIR).
Riportiamo, per migliore chiarezza, il testo del Codice Civile:
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado [74, 76] e agli affini entro il secondo grado [78, 1751]*. [*Oggi, la norma include anche il “convivente da unione civile”, nota nostra].
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima [565].
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità [458].
In caso di eventuale concorso tra “parenti legittimi” e “convivente” (specie di figli, o parenti “a carico”), si attua, in assenza di accordi, la divisione “secondo il bisogno”.
Cosa significa ciò?
Ripercorrendo la tradizionale e consolidata giurisprudenza, in questi casi, serve l’accordo del Giudice.
Ciò introduce una novità di rilievo e, forse, un incremento delle fonti di contenzioso familiare, che, come si sa, costituiscono una fonte non trascurabile della litigiosità che gonfia il lavoro dei nostri Tribunali.
Ci riserviamo, comunque, ulteriori approfondimenti.
martedì 17 maggio 2016
LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE NEL DISTACCO-IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Con Interpello 8/2016 (erroneamente da IPSOA Quotidiano segnalato come “del Ministero del Lavoro” ex Dlgs 124/2004 e non ex Dlgs 81/2008 quale è), la Commissione ministeriale per gli Interpelli ex. art. 12 D.lgs. 81/2008 ha chiarito i termini di osservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria, in caso di distacco del personale.
Sulla base della normativa indicata in premessa, il Ministero precisa che sul distaccante grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”; viceversa, sul distaccatario, spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Potete trovare il testo completo dell’Interpello al link: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%208-2016.pdf
giovedì 12 maggio 2016
DETASSAZIONE VOCI PRODUTTIVITA' EDIZIONE 2016-SOGGETTI BENEFICIARI E REDDITI DETASSABILI
1) SOGGETTI E REDDITI BENEFICIARI:
Art. 1.182-188°comma l. 208/15:
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Analisi:
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Comma 186:
Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non
superiore, nell'anno precedente
quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000.
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SOGGETTI BENEFICIARI:
SINTESI: “Titolari di reddito di lavoro dipendente” che,
nell’anno fiscale precedente (nel nostro caso, 2015), abbiano
percepito redditi lordi (imponibile fiscale, senza considerare gli oneri INPS
a carico del Dipendente) non superiori a € 50.000. Tali redditi devono
intendersi come i “redditi complessivi” ex. art. 6 DPR 917/87, ovvero quelli soggetti
a tassazione ordinaria; si escludono i redditi soggetti a tassazione
separata (es. TFR).
PAROLE-CHIAVE:
1)
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE:
-Si definisce ai sensi dell’art. 49 DPR 917/86, Circ. Min.
Fin. 326/97;
-Comprende titolari di redditi da pensione e assegni
similari (art. 49.2°comma; Circ. Min. Fin. 326/1997);
-Non rilevano “redditi assimilati a lavoro dipendente”
(art. 50 DPR 917: es. cococo);
-Non rilevano altri redditi rilevanti IRPEF (es. capitale,
catastali etc.).
N.B:
Il reddito di lavoro dipendente è
sempre assunto al netto delle ritenute previdenziali applicate al Dipendente!
Si intende come IMPONIBILE FISCALE!
2)
REDDITO COMPLESSIVO:
-Il reddito di lavoro dipendente qui considerato si
considera “reddito complessivo”, agli effetti dell’art.8, ma soprattutto
dell’art. 3.1°-2°comma del DPR 917/86: a questi fini, cioè, tali redditi
rilevano nella misura in cui sono soggetti a tassazione ordinaria, non a
tassazione separata.
3)
ANNO FISCALE:
-Si definisce ai sensi
dell’art. 7 DPR 917;
CASISTICA ESEMPLIFICATIVA:
(vedi CASI E
QUESITI)
NORME FISCALI DI INTERESSE:
-Art. 49 DPR 917/1986;
-Art. 51 DPR 917/86;
-Art. 7 DPR 917/1986;
-Art. 8 DPR 917/1986;
-Art. 3 DPR 917/86.
(vedi ALLEGATO
NORME)
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Attenzione: Tale soluzione parrebbe non accolta dalla 'Circolare Fondazione Studi CDL' 8/2016, secondo la quale le "somme detassate" concorrono a "reddito complessivo" fiscale, solo dietro "rinuncia" del Dipendente, come in passato.
E', particolarmente, necessario attendere gli aggiornamenti e valutazioni ufficiali, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21 (2), salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 17 (2), anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 17 (2), nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
(1) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
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