AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 16 giugno 2015

SE IL DIPENDENTE RIFIUTA LA LETTERA DI LICENZIAMENTO, E' INUTILE PRECOSTITUIRE PROVE TESTIMONIALI DI AVVENUTA CONSEGNA

Può capitare che, in una vertenza di licenziamento, venga smarrita la lettera che intimava il licenziamento del Dipendente. Una circostanza particolarmente grave, se il Lavoratore, chiamato ad attestare la ricevuta a mano della raccomandata di licenziamento, rifiuti di attestare l’avvenuta ricezione. In qualche caso, i Consulenti o i Legali dell’Azienda hanno consigliato ai Datori di redigere un Verbale con la dichiarazione per testimoni circa l’avvenuta consegna (poi rifiutata) della lettera di licenziamento. Purtroppo, ai sensi dell’art. 2725 Codice Civile, la prova testimoniale è nulla e inutile per surrogare un atto (come la lettera di licenziamento) la cui forma scritta sia richiesta sotto pena di nullità e di inefficacia. A queste condizioni, pertanto, la legge (e la giurisprudenza, vedi Cass. 11479/2015) assimilano tale licenziamento al licenziamento “orale”. In questo caso, si applica la reintegra ex. art. 18 l. 300/70, anche nel vigore delle nuove regole sulle “tutele crescenti”. Nel regime delle tutele crescenti, la reintegra si applica anche alle Aziende con meno di 15 Dipendenti (art. 2.1°comma ultimo capoverso). E’ pertanto indispensabile e urgente che Aziende che seguiamo comprendano che, in caso di rifiuto del Dipendente a ricevere spontaneamente la lettera di licenziamento, è indispensabile procedere a notifica tramite il servizio pubblico postale e, nei casi più gravi, tramite Ufficiali giudiziari.

Nessun commento:

Posta un commento