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lunedì 8 giugno 2015

MANCATA CONSEGNA DEI PROSPETTI PAGA ALL'ISPETTORE DEL LAVORO: E' REATO?

Quesito (rielaborazione di www.fisco7.it, del 1/6/2015):
Tizio, Imprenditore, riceve un’Ispezione della DTL nella sua azienda. Richiesto si rifiuta di consegnare i cedolini paga dei propri Dipendenti agli Ispettori. Incorre in reato?

Risposta: Premesso che ogni ipotesi di reato va vagliata in relazione alle minute circostanze del caso concreto, l’art. 4.5-7°comma l. 628/61, il quale prescrive: “L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori. (…) Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione”. La Cassazione Penale (sent. 47241/2014) ha confermato che tale reato deve intendersi come reato formale che si può realizzare in due modi: - In forma omissiva, se il Datore di Lavoro (o chi per esso) non risponde alle domande dell’Ispettore; - In forma commissiva, se il Datore (o chi per esso) fornisce all’Ispettore informazioni false. Nel caso di specie, però, pare non potersi ritenere configurato il fatto tipico di reato. Il reato, infatti, riferisce la violazione a “notizie” (non date o false) all’Ispettore, non a condotte di “omessa consegna documentale”: stante l’art. 14 preleggi che vieta l’estrapolazione di previsioni di reato per mezzo dell’interpretazione analogica, la mancata consegna delle buste paga non può configurare reato: almeno, non sotto la previsione di cui sopra. Il reato, pertanto, si realizza quando il Datore di Lavoro (o chi per esso) non mette a disposizione dell’Ispettore informazioni e notizie tramite interrogazioni e richieste di chiarimenti. A margine, ricordiamo che la mancata consegna dei “cedolini paga” al Dipendente è comunque sanzionata in via amministrativa con sanzione da € 125 a € 770 ex. art. 5 l. 4/1953.

Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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