Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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martedì 30 giugno 2015
JOBS ACT E NUOVE COCOCO: DALL'ETERODIREZIONE ALL'ETERO ORGANIZZAZIONE
Un brevissimo flash per sintetizzare il significato (molto efficacemente compendiato in Sole 24 Ore nr. 164/2015) della riforma sulle cococo: “DALL’ETERO-DIREZIONE ALL’ETERO-ORGANIZZAZIONE”.
Questo è il frutto del combinato disposto tra l’art.1 e l’art. 52.2°comma del Codice dei Contratti.
L’art. 52.2°comma richiama, per la definizione-tipizzazione delle cococo, l’art. 409 cpc, con il portato della tradizionale e consolidata interpretazione giurisprudenziale, che si porta dietro.
Dall’altra, l’art. 1 (in vigore, però, dall’1/1/2016) ne circoscrive la portata.
Se in tempi antecedenti era decisivo per disconoscere la cocopro la prova della concreta soggezione del Collaboratore a vincoli e obblighi disciplinari (l’eterodirezione), oggi è decisivo provare che la prestazione non è auto-organizzata dal Collaboratore, quanto alle modalità di tempo e orario, ma dal Committente.
Se si vuole un confronto con la precedente normativa, si può dire che il legislatore sicuramente esclude la genuinità di quelle collaborazione meramente ripetitive/meramente esecutive.
Si possono riprendere, al riguardo, le esemplificazioni contenute nelle precedenti Circolari del Ministero del Lavoro, particolarmente la Circ. 29/2012 che codificavano l’incompatibilità tra la cococo e le mansioni di Imputazione Dati, di pulizie, di Barista.
Restiamo comunque a disposizione per prossimi aggiornamenti e approfondimenti.
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