Quesito: Immaginiamoci un’Azienda che, il giorno successivo all’entrata in vigore del Codice dei Contratti, intenda stipulare una co.co.co. Con un Collaboratore, che non aveva mai avuto prima un simile rapporto, anzi nessun contratto di lavoro o ingaggio libero-professionale precedente. Può stipulare una cococo? E facendo riferimento a quale disciplina?
Risposta: Allo stato attuale, non è semplice rispondere. L’impressione è che, sulla fattispecie esaminata, si registri un vuoto regolativo da parte del Codice dei contratti. Se, infatti, è pacifico escludere che alla cococo in esame possano applicarsi le precedenti disposizioni sulla “collaborazione a progetto”, residualmente in vigore “esclusivamente per le collaborazioni in essere al momento dell’entrata in vigore” delle nuove norme (art. 52.1°comma), la conclusione più lineare è che tale cococo sia stipulabile, ma secondo la previsione dell’art. 52.2°comma, ovvero ai sensi dell’art. 409 cpc (disposizione che, ex. art. 57, deve ritenersi certamente in vigore). Questa ricostruzione, però, sconta una “falla”, che non pare al momento superabile: tale regime contrattuale, infatti, non conosce sanzioni, almeno fino al 31/12/2015. E’ solo, infatti, a partire dal 1/1/2016, che può applicarsi la nuova regola ex. art. 2 Codice Contratti, che sanziona il “finto” lavoro autonomo. Nello stesso tempo, è certamente da escludersi l’applicabilità dell’art. 69 D.lgs. 276/03 e le relative presunzioni di lavoro subordinato, dato che ex. art. 52.1°comma tale norma è certamente in vigore ma “esclusivamente” per le “cocopro in essere” alla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti. Un bel rompicapo, difficilmente districabile. Si attendono, evidentemente, le istruzioni ministeriali in proposito.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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