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lunedì 22 giugno 2015

JOBS ACT, CODICE DEI CONTRATTI: COME CAMBIA IL LAVORO PART TIME

Un brevissimo flash per esporre i punti-chiave della riforma dei contratti di lavoro subordinato a tempo parziale (part time) di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. -I CCNL fissano il limite massimo di ore di lavoro supplementare, e le conseguenze economiche connesse al suo superamento, ma non è più previsto il ricorso al lavoro supplementare al ricorrere di specifiche causali (punte di lavoro etc.); -Il rifiuto ingiustificato del Dipendente di svolgere lavoro supplementare può integrare “giusta causa” di licenziamento (mentre nel vigore dell’art. 3.3°comma D.lgs. 61/2000 il Dipendente era immune da licenziamento, in questo caso); -Il lavoro supplementare esige un consenso ad hoc nel lavoratore nel contratto di assunzione. In difetto di disciplina di CCNL, e, previo consenso del Lavoratore, il Datore potrà richiedere ore di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% dell’orario settimanale, garantendo una maggiorazione retributiva del 25%; -Lo straordinario è ammesso senza limitazioni (prima era ammesso solo per il part time misto o verticale); -Non esiste più la distinzione tra clausole elastiche e flessibili (le une previste per i part time orizzontali, le seconde per i part time verticali). Ora, sia nel part time orizzontale, sia nel part time verticale, il Datore potrà, indifferentemente, chiedere la variazione in aumento della prestazione part time (mai superiore al 25% della “normale prestazione annua part time”) o la collocazione in fascia oraria diversa. Obbligatorio un preavviso di almeno 2 giorni, a pena di nullità delle suddette clausole. Prevista una maggiorazione del 15%, comprensiva anche degli istituti indiretti e differiti. In difetto di previa previsione nei CCNL, tali clausole potranno essere fissate solo in sede di Commissione di Certificazione! -Il lavoratore (Padre e Madre) può optare per una trasformazione part time del rapporto di lavoro, in luogo dell’astensione facoltativa per congedo parentale: in questo caso, la trasformazione deve essere operata dal Datore entro 15 gg. dalla richiesta. -Lavoratori affetti da patologie oncologiche e affetti, altresì, da malattie cronico-degenerative ingravescenti, hanno diritto a ottenere la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro (a tempo pieno), nonché di revocare il consenso a clausole elastiche e flessibili. In un secondo tempo, provvederemo a singoli focus su ogni specifico aspetto della disciplina.

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