AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 24 giugno 2015

DOPO IL JOBS ACT, NIENTE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE ANCHE SE MISTE (LAVORO+CAPITALE)

Un brevissimo flash per ricordarVi che, con la imminente entrata in vigore del Codice dei Contratti, non sarà più possibile stipulare il contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, ovvero anche con apporto misto capitale-lavoro. Così dispone l’art. 53.1°comma lett. a) del Codice dei Contratti, che, novellando l’art. 2549 del Codice Civile così dispone: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro»; I contratti di associazione in partecipazione, con apporto totale o parziale di lavoro, in essere al momento dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti, restano in vigore fino alla loro scadenza (questo riferimento testuale dovrebbe escludere, per incompatibilità logica, la possibilità che i contratti di associazione in partecipazione in essere possano essere prorogati o rinnovati). Questo il testo di interesse:
Art. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente:«Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro»; b) il comma terzo è abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste,in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Ci riserviamo comunque ulteriori approfondimenti, atteso che la disciplina contrattuale che residua non è del tutto coerente e razionale: non si capisce, infatti, per quale ragione un contratto (incontestabilmente d’impresa, sia pure “minore”) come l’associazione in partecipazione, nel suo piccolo, affine al contratto di società, debba essere così limitato e stravolto. Se è vero, infatti, che il contratto si è prestato ad abusi, e a simulare lavoro subordinato, è altrettanto vero che nessuno ha mai avuto dubbi sulla sua utilità per regolare rapporti di sinergia organizzativa per lavoro autonomo, artigiano etc. E’ questa circostanza a sollevare più di un dubbio sulla mancanza di ragionevolezza di una disciplina che, nel colpire una fattispecie di frequente “finto” lavoro autonomo (associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro), ne colpisce un’altra dove, invece, la genuinità del lavoro autonomo è molto probabile (associazione lavoro-capitali, dove esiste un chiaro rischio di impresa, come nel contratto di società). Del resto, l’associazione “genuina” è stata, fin qui, utile per regolare sinergie di impresa/lavoro autonomo in sé ineccepibili. A disposizione per aggiornamenti

Nessun commento:

Posta un commento