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mercoledì 24 giugno 2015

LA RIFORMA DELLE MANSIONI: IL NUOVO ART. 2103 CODICE CIVILE

Questi i principali contenuti dell’art. 3 del cd. Codice dei Contratti (D.lgs. attuativo del Jobs Act, in via di pubblicazione in Gazzetta) recante l’attesa “riforma delle mansioni”:

1) Si conferma il diritto del Lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero a quelle acquisite attraverso lo sviluppo del proprio iter professionale;
2) Viene eliminato il riferimento alle “mansioni equivalenti” come termine obbligatorio per il mutamento discrezionale delle mansioni da parte del Datore (il cd ius variandi): con le nuove norme, è viceversa riconosciuto al Lavoratore il diritto di essere adibito a mansioni di pari livello all’interno della categoria di appartenenza, corrispondenti alle ultime effettivamente svolte N.B.: Questa modifica apre una serie di rilevanti problemi interpretativi, per la sopravvivenza di molte norme contenenti il riferimento a “mansioni equivalenti” (es. art. 4.11°comma l. 223/91; art. 4.4°comma l. 68/1999; art. 10.3°comma l. 68/1999; art. 10.3°comma l. 68/1999; art. 42.1°comma D.lgs. 81/2008; art. 15 D.lgs. 66/2003). Non è chiaro se questi riferimenti debbano intendersi abrogati (per quanto tacitamente), ovvero confermati quali leggi speciali;
3) In presenza di “variazione degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del Lavoratore”, il Datore può procedere al demansionamento del Dipendente a mansioni riferite all’inquadramento inferiore, ma sempre nell’ambito della stessa categoria di inquadramento (quindi, niente “scivolamenti” da Qualifica di Impiegato a Qualifica di Operaio), e con la conservazione della retribuzione “minima” in godimento (escluse indennità specifiche correlate alla mansione. Ma, sul punto, vedi precedente post “La riforma delle mansioni”);
4) Altre ipotesi di assegnazione di mansioni inferiori potranno avvenire secondo le previsioni dei contratti collettivi (N.B: La norma non parla di “contratti collettivi nazionali”, parrebbe quindi abilitare alla modifica anche i contratti ‘di secondo livello’ e ‘aziendali’: ma è bene attendere chiarimenti);
5) Sono consentiti accordi ad personam tra Azienda e Lavoratore con modifica ancora più rilevante delle mansioni e della corrispondente retribuzione (conforme al livello di inquadramento più basso), a condizione, però, che vengano stipulati nelle cd “sedi protette” ex. art. 2113 Codice Civile (Commissioni di Conciliazioni DTL e simili) finalizzati a: -Mantenimento dell’occupazione; - Acquisizione di una diversa professionalità; -Miglioramento delle condizioni di vita. N.B.: La disposizione, non poco innovativa, dovrà chiaramente essere implementata dai chiarimenti del Ministero del Lavoro, il quale dovrà anche definire quali poteri (meramente notarili, o attivi) potranno esercitare le Commissioni di Conciliazioni delle locali DTL;
6) Viene confermata la possibilità di adibire il Dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle di assunzione: l’assegnazione diviene definitiva dopo 6 mesi di esercizio continuativo della mansione superiore, ovvero per altro termine fissato dai contratti collettivi (anche aziendali, a quanto ci è dato capire), salvo diverso accordo tra le parti. Non si determina, in nessun caso, assegnazione di mansioni superiori, in caso di adibizione a mansione superiore, temporaneamente disposta per “ragioni sostitutive” di “lavoratore in servizio” (non necessariamente, come precisato dalla vecchia norma, per “sostituzione di Lavoratore, avente diritto alla conservazione del posto”). Il Dipendente, per iscritto, può rinunciare alla mansione superiore (senza passare, a quanto è dato capire, per la “sede protetta” ex. art. 2113 Codice Civile. Ma sul punto occorre prestare attenzione a possibili eccezioni di incostituzionalità);
7) Non cambia in modo sostanziale la disciplina del trasferimento, che deve essere disposto per comprovate “ragioni tecniche, sostitutive, organizzative”;
8) Viene confermata la nullità di ogni patto contrario (ovvero di demansionamento), che non avvenga all’interno delle previsioni del nuovo art. 2103 Codice Civile (specie commi 2-4). N.B.: La persistenza di questa grave sanzione per i demansionamenti illegittimi è uno degli elementi che ci deve indurre ad interpretare con prudenza e anche restrittivamente (almeno in prima applicazione) le previsioni di demansionamento previste dal Jobs Act, le quali, proprio perché in deroga ad una disciplina che resta fortemente protettiva, restano “eccezionali” e di stretta interpretazione;
9) Viene abrogato l’art. 6 l. 190/1985 Secondo tale previsione, per l’attribuzione del Livello Quadro o Dirigente, era necessario lo svolgimento della mansione superiore per almeno 3 mesi. Abrogato tale articolo, l’assegnazione di Quadri e Dirigenti a mansioni superiori viene allineata alla nuova disciplina comune.
10) Il Datore di Lavoro deve impartire, al Lavoratore che muta mansione, una adeguata formazione; la mancata formazione non determina, però, nulllità dell’assegnazione a mansione inferiore;

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