Quesito: L’art. 6.3°comma D.lgs. 22/2015 sanziona la mancata comunicazione della “avvenuta”, “non avvenuta” conciliazione (art. 6.1°comma) nel termine di 65 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro con la sanzione da € 100 a € 500. Come si deve ricostruire il regime “intertemporale” di tale norma? Da quando, cioè, prende ad applicarsi la sanzione?
Risposta: Il regime “intertemporale” di tale disposizione va ricostruito coordinando art. 6.3°comma D.lgs. 22/2015 con l’art. 1. Pertanto, ricadono nel citato obbligo tutti i rapporti di lavoro cui si applichi la normativa delle cd “tutele crescenti” e cioè: 1) I rapporti di lavoro costituiti dopo il 7/3/2015; 2) I rapporti di lavoro a termine, di apprendistato antecedenti il 7/3/2015, ma trasformati in rapporti a tempo indeterminato dopo il 7/3/2015; 3) I rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiti prima del 7/3/2015 di Aziende che, dopo il 7/3/2015, abbiano aumentato la consistenza numerica in più di 15 Dipendenti. Si attendono, comunque, le necessarie conferme in sede ministeriale.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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