STUDIO LANDI-FERRARA
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
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martedì 28 aprile 2015
TFR IN BUSTA PAGA EX DPCM 20/2/2015 NON SPETTA PER SUCCESSIONI DI CONTRATTI A TERMINE
STUDIO LANDI-FERRARA
TFR IN BUSTA PAGA EX. DPCM 20/2/2015: L'ANZIANITA' MINIMA DEL DIPENDENTE
STUDIO LANDI-FERRARA
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INDENNIZZABILE NASPI: NOI LO AVEVAMO DETTO!
In continuità con l'interpretazione espressa con l'Interpello 29/2013 (vigente l'ASPI ex. L. 92/2012), il Ministero ascrive il licenziamento disciplinare (con giusta causa) ad evento di "disoccupazione involontaria" indennizzabile INPS. Qui di seguito, il testo del nostro post:
LA NUOVA NASPI SPETTA AI LAVORATORI LICENZIATI IN VIA DISCIPLINARE? http://costidellavoro.blogspot.com/2015/04/la-nuova-naspi-spetta-ai-lavoratori.html
martedì 21 aprile 2015
ART.69BIS CCNL COMMERCIO, CONTRATTO A TERMINE PER DISOCCUPATI, QUALE LA DURATA MASSIMA?
STUDIO LANDI-FERRARA
ART.69BIS, LO SPECIALE CONTRATTO A TERMINE PER DISOCCUPATI SCONTA L'ALIQUOTA AGGIUNTIVA DEL 1,4%?
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
giovedì 16 aprile 2015
LA TERRITORIALITA' DELL'OBBLIGO PREVIDENZIALE- UN CASO
STUDIO LANDI-FERRARA
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI NON APPLICABILE AI LAVORATORI DOMESTICI
STUDIO LANDI-FERRARA
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, COME SI APPLICA AI LAVORATORI IN MALATTIA
STUDIO LANDI-FERRARA
mercoledì 15 aprile 2015
ART.69BIS CCNL COMMERCIO, IL CONTRATTO A TERMINE PER DISOCCUPATI - POSSIBILE UNA SUCCESSIVA ASSUNZIONE A TERMINE "NORMALE"?
STUDIO LANDI-FERRARA
ART.69BIS CCNL COMMERCIO, CONTRATTO A TERMINE PER DISOCCUPATI, IL PARTICOLARITA INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E RETRIBUTIVO
STUDIO LANDI-FERRARA
ART.69BIS CCNL COMMERCIO: LO SPECIALE CONTRATTO A TERMINE PER DISOCCUPATI, CHI PUO' ACCEDERVI
Quesito: Quali tipologie di soggetti (disoccupati etc.) possono accedere al nuovo contratto a termine a sostegno dei disoccupati ex. art. 69bis CCNL Commercio?
Risposta: Possono accedervi i seguenti soggetti a) Coloro che “non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (4.800 euro). Per quel che concerne il riferimento ad un “impiego non retribuito da almeno sei mesi” le parti sociali hanno richiamato l’art. 2, comma 18, lettera a) del Regolamento CE n. 800/2008, declinato nel nostro ordinamento dal D.M. del Ministro del Lavoro del 20 marzo 2013 che all’art. 1, dopo aver ripetuto la frase contenuta nel Regolamento comunitario sopra richiamata, aggiunge “ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”; b) Coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo. L’assunzione non è, ovviamente, possibile per i datori di lavoro che non hanno confermato i lavoratori ma, a mio avviso, non è neanche possibile per quelle aziende facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso titolare o che siano controllate e collegate tra di loro (su ciò sarebbe opportuno, al momento debito, un chiarimento amministrativo da parte del Ministero del Lavoro); c) Coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Si tratta di lavoratori che non hanno più diritto agli ammortizzatori sociali, alla Nuova Assicurazione per l’Impiego, alla indennità di disoccupazione dei collaboratori (DIS-COLL) o all’ASDI (assegno di disoccupazione), previsto dall’art. 16 del D.L.vo n. 22/2015.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
martedì 14 aprile 2015
ASPI E LAVORO PART TIME - UN CASO
Caso: Tizio, al 1/1/2015 ha attivato contemporaneamente tre rapporti di lavoro subordinato part time con Sempronio, Caio e Mevio. Al 15/1, si dimette per giusta causa da Mevio e pretende l’indennità di disoccupazione dall’INPS. E’ di ostacolo alla fruizione dell’ASpI la circostanza che abbia in essere altri rapporti di lavoro subordinato, sia pure part time?
Risposta: (vedi Msg INPS nr. 2028/2015):
Ricorrendo i requisiti contributivi e assicurativi di legge, Tizio può vedersi riconosciuta l’indennità ASpI di disoccupazione, anche in caso di dimissioni per giusta causa (equiparate, in forza di un consolidato ius receptum, a evento di “disoccupazione involontaria”). Ai sensi dell’art. 2.15°comma l. 92/2012, Tizio dovrà possedere anche i necessari requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione, ex. art. 4.1°comma lett. a) D.lgs. 181/2000. Essenziale, al riguardo, che egli non possieda redditi (di lavoro dipendente) complessivamente superiori a € 8.000. Se i rapporti residui di lavoro dipendente che ha in corso totalizzano una somma inferiore, potrà conseguire sia lo stato di disoccupazione, sia l’ASpI. In questo caso, coesistendo con rapporti di lavoro dipendente, l’ASpI sarà soggetta a decurtazioni, e potrà essere passibile di conguaglio d’ufficio al momento della Dichiarazione dei redditi.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
CCNL COMMERCIO- NUOVO CONTRATTO A TERMINE SPECIALE PER DISOCCUPATI
Sotto, Vi riportiamo il testo del nuovo istituto, che Vi raccomandiamo di prendere attentamente in visione.
Ci aggiorniamo per approfondimenti
Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza del presente C.C.N.L., potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione con soggetti che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, punto 18, lett. a), non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.
Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 63 e 66 del presente C.C.N.L.
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.
La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al fondo Forte, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l'eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.
La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare FONTE è pari per tutta la durata del contratto all'1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi.
(...) I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono non sono computabili ai fini della determinazione esclusi del numero complessivo dei dipendenti previsto dall'art. 72, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all'occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato. (...)
La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell'art. 69 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente C.C.N.L.
giovedì 9 aprile 2015
I "NUOVI ASSUNTI" CUI SI APPLICA IL DLGS 23/2015: PRECISAZIONI PER IL DIRITTO TRANSITORIO
Una brevissima precisazioni relativamente ai cd “nuovi assunti” cui si applica la nuova disciplina dei licenziamenti ex. D.lgs. 23/2015. Come noto, la disciplina transitoria del “contratto a tutele crescenti” è assai peculiare: la legge, infatti, discrimina tra gli “assunti ante 7/3/2015” e gli “assunti post 7/3/2015”, determinando, in capo ai primi, la persistente applicazione del “vecchio regime” di licenziamento, e, solo in capo ai secondi, l’applicazione delle nuove norme. Un regime, quindi, sostanzialmente ad personam (rispetto al Dipendente!). Con disposizione molto discussa, questa applicazione differenziata non è riconosciuta (eccezionalmente) nel caso in cui, nelle more della vigenza delle nuove norme, ossia dopo il 7/3/2015, l’Azienda superi i 15 Dipendenti: in questo caso, le nuove norme non si applicano solo ad personam rispetto ai nuovi dipendenti assunti dopo il 7/3/2015, ma a tutti i Dipendenti (il che è molto rilevante nel caso di “reintegra”, la quale, ex. art. 3.2°comma, per questa tipologia di Aziende trova un’importante riscontro pratico, per i casi di “licenziamenti disciplinari” basati su fatti materiali “manifestamente insussistenti”). Ma quali sono i requisiti che devono integrare i “nuovi assunti” per rientrare nella speciale “disciplina transitoria” del D.lgs. 23/2015? A questo fine, sufficiente che l’assunzione sia avvenuta, dal punto di vista cronologico, dopo il 7/3/2015. E basta. Qualche commentatore tende ad assimilare i “nuovi assunti” ex D.lgs. 23/2015 ai “nuovi assunti” ex. art. 1.118°comma l. 190/2014: su questa linea, si assume che le assunzioni a tempo indeterminato non debbano riguardare personale dipendente licenziato nei 6 mesi precedenti, che non siano Dipendenti di Aziende collegate etc. Francamente, non riusciamo a comprendere questa interpretazione, dato che il comma 118 dell’art. 1 della l. 190/2014 non è richiamato nell’art. 1.1°comma D.lgs. 23/2015, al fine di definire la disciplina transitoria. A disposizione per aggiornamenti
LA NUOVA NASPI SPETTA AI LAVORATORI LICENZIATI IN VIA DISCIPLINARE?
A disposizione per approfondimenti
martedì 7 aprile 2015
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, STIAMO LAVORANDO PER VOI ...
domenica 5 aprile 2015
giovedì 2 aprile 2015
ANIMATORI MINORENNI, NON SERVE L'AUTORIZZAZIONE DELLA DTL
Quesito: A un 15enne chiedono di fare l’animatore in una casa di riposo per alcuni giorni in estate. Deve chiedere l’autorizzazione della DTL?
Risposta:
Il punto è stato definitivamente chiarito dall’Interpello 7/2015 del Ministero del Lavoro. L’art. 4.2°comma D.lgs. 345/1999 impone l’autorizzazione degli esercenti potestà e della DTL per “l’impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello Spettacolo”. Requisiti dell’autorizzazione obbligatoria della DTL sono:
- L’esercizio di un’attività lavorativa;
- L’esercizio di un’attività stabilmente riconducibile (grosso modo) al settore ENPALS.
Non è così la mera attività dell’animatore, finalizzata a creare un clima divertente che faciliti la socializzazione, ove non determini un impegno orario, energetico rilevante. E’ comunque necessaria (ovviamente) l’autorizzazione degli esercenti la potestà. Così dice il Ministero, nel citato Interpello. A disposizione per approfondimenti
DIPENDENTE IN DAY SERVICE AMBULATORIALE E TRATTAMENTO DI MALATTIA
Quesito:
Il "day service" ambulatoriale del dipendente da diritto all'indennità di malattia? E come va gestito?
Risposta:
Ai fini dell'indennità INPS di malattia, il "Day service" va gestito nel modo che segue.
L’INPS, nel Msg INPS 3701/2008, ha descritto in questi termini il day service: “Il Day Service Ambulatoriale (DSA) si configura come una struttura idonea a offrire risposte assistenziali di elevata qualità, senza il ricorso al ricovero in regime di Day Hospital (D.H.) né medico né chirurgico, alla cui logica organizzativa il D.S.A., tuttavia, pare ispirarsi. In coerenza con il dettato del D.P.C.M. 11/11/2001 relativo ai livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi principali che questa novellata modalità di approccio al paziente si propone sono: - Riduzione del numero degli accessi alle strutture sanitarie; - Miglioramenti dei tempi di risposta ai cittadini con complessità clinico-terapeutiche. Il Day Service Ambulatoriale, quindi, nel tracciare un percorso predefinito ed esaustivo, consente: - Al paziente di ottenere in un solo giorno una diagnosi o una terapia, effettuando le visite specialistiche, gli esami strumentali, anche invasivi, o le prestazioni terapeutiche necessarie che non richiedono osservazione prolungata; - Agli specialisti ivi operanti, un approccio integrato e multidisciplinare; - All'Azienda sanitaria di evitare sprechi e disservizi generati da dispendiosi rebounces organizzativi. La modalità di DSA esclude il trattamento delle urgenze e riguarda, quindi, esclusivamente una casistica programmata, esplicitata a priori, con delineazione dei protocolli diagnostico-terapeutici, individuazione dei professionisti interessati e formalizzazione da parte della Direzione Aziendale. Per accedervi, il paziente è tenuto al pagamento del ticket sanitario secondo le regole ed il sistema di esenzioni dell'attività ambulatoriale. L'episodio di diagnosi e/o cura per la sua peculiarità non può protrarsi, di norma, per un numero molto limitato di accessi che di solito si sviluppano in un mese circa, mentre il DSA terapeutico, di norma, dura circa tre mesi: eventualmente e per peculiari problemi clinici o di rivalutazione diagnostica, il Day Service Ambulatoriale può essere ripetuto, nell'arco di 1 anno, con una frequenza stabilita da regole regionali”.
Ciò posto, però, va anche detto che il medesimo INPS ha altresì qualificato (in senso giuridico-normativo) in questi termini il day service: “Per sua natura, quindi, alle giornate di Day Service Ambulatoriale vanno applicate le disposizioni operative di cui al p.to 5 - "Cicli di cura ricorrenti" - della Circ. 25/7/2003, n. 136”.
Il rinvio al punto 5 della Circolare INPS 136/2003 consentirà di chiarire il trattamento applicabile in punto di certificazione al caso de quo: INPS – Circolare del 25 luglio 2003, n. 136 OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie. (…OMISSIS…) 5) Cicli di cura ricorrenti Pervengono con una certa frequenza segnalazioni di lavoratori che, a causa delle patologie sofferte, si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, comportanti incapacità al lavoro. Al riguardo, se sul certificato inviato è barrata la relativa casella, si ritiene che le fattispecie in questione possano essere definite applicando i "criteri della ricaduta", ove ne ricorrano i relativi presupposti (trattamento eseguito entro 30 giorni dal precedente). Come è ovvio anche la certificazione di cui si tratta deve essere visionata dal medico di Sede. A tal fine, potrà comunque essere considerata sufficiente anche un'unica certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l'uno ricaduta dell'altro. Gli interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell'inizio della terapia, fornendo anche l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche (ad esempio mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all'indennità. Tale soluzione potrà essere consentita anche per i casi di lavoratori in trattamento emodialitico o affetti dal morbo di Cooley.
Dr.GIORGIO FRABETTI
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mercoledì 1 aprile 2015
DIPENDENTE NON OTTEMPERA AL TRASFERIMENTO: SANZIONE DISCIPLINARE?
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TRASFERIMENTO DISAGEVOLE, GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI?
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