La materia dei “compensi per Amministratori di Società” è materia magmatica, oggetto di continui aggiustamenti giurisprudenziali e foriera di notevoli incertezze.
L'operatività di Studio deve, comunque, tenere conto che, sulla materia, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un compendio dedicato a questa fattispecie, che riepiloga quanto segue:
-La normativa applicabile e le coordinate interpretative principali (con questo, prendendo anche “partito” per certe pronunce della Cassazione rispetto ad altre, cosa molto discutibile);
-I poteri di accertamento dell’Agenzia. In allegato, si riporta testo integrale e ufficiale. In questa sede, basterà un breve riepilogo:
- Ex. art. 60 TUIR, I Compensi dell’Imprenditore Individuale non sono deducibili (nemmeno per attività prestata da Coniuge, Figli, Affidati o Affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, ascendenti, familiari partecipanti all’impresa familiare);
- Ex. art. 95.3°comma, sono deducibili i compensi degli Amministratori di Società cui sia applicabile l’IRES: essenzialmente, Società di Capitali, in nome collettivo, accomandita semplice; - Il compenso, ove deducibile, si deduce a fronte del cd “principio di cassa allargato”, in analogia con i redditi da lavoro dipendenti e collaboratori;
- Il compenso, ove deducibile, deve rispettare le condizioni ex. art. 109.1°comma TUIR (inerenza costo, imputazione a conto economico, certezza/determinabilità dell’onere: condizione, quest’ultima, che viene intesa nel senso di imporre la deducibilità solo nel caso in cui il compenso sia predeterminato nello Statuto, ovvero determinato in apposita delibera dedicata, non conglobabile nella delibera di approvazione del bilancio);
- L’Amministrazione Fiscale si riserva di disconoscere i compensi degli Amministratori ove appaiano insoliti, sproporzionati, ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi.
E’ evidente che, per la prassi amministrativa corrente, queste indicazioni costituiscono un punto di riferimento ineliminabile (salvo casi evidenti di disapplicazione giurisprudenziale, o di nuove disposizioni amministrative).
A disposizione per approfondimenti.
Nessun commento:
Posta un commento