AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 15 dicembre 2015

I COMPENSI AI FAMILIARI DEL LIBERO PROFESSIONISTA-DEDUCIBILITA' FISCALE

Caso (tratto da Euroconference, 11/12/2015):
Nello studio medico del dr. Rossi, la moglie Tizia, Commercialista, tiene la contabilità, mentre la figlia Caia collabora occasionalmente con il padre. Per entrambe, per moglie e figlia, il dr. Rossi sostiene dei costi: per prestazione professionale (per la moglie Commercialista), per compensi da lavoro occasionale per la figlia minorenne. Sono deducibili fiscalmente?

Risposta:
Il quesito va risolto alla luce dell’art. 54.6bis DPR 917/86 (introdotta dalla l. 662/96) che stabilisce quanto segue:

6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

La Circolare Min. Fin. 25/97 ha precisato il campo di applicazione di tale norma, limitandola a dipendenti e collaboratori occasionali. Ecco, qui di seguito, il testo di interesse:

In proposito, si ritiene che la disposizione in commento riguardi i compensi corrisposti ai predetti soggetti in qualita' di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' di collaboratori occasionali. La disposizione non si applica, invece, ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir in quanto la disposizione in esame usa la locuzione "lavoro prestato" con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' occasionale. Proprio la locuzione "opera svolta", infatti, non si puo' riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono un'opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi. Inoltre, stante l'introduzione nel comma 6, dell'art. 50 del Tuir del riferimento ai limiti introdotti nel successivo comma 6-bis, l'indeducibilita' si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996. (…) Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista (dall'associazione o societa') per lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Alla luce di quanto precisato sopra, possiamo dire che il compenso prestato alla moglie Commercialista è deducibile; la prestazione “occasionale” della figlia minore, no.

N.B.: Deve considerarsi deducibile l’eventuale contribuzione previdenziale INPS a carico del Professionista. Ad esempio, nel tipico caso in cui la collaborazione occasionale della figlia Caia superasse il plafond degli € 5.000 lordi. Sul punto, Federica Furlani nella news Euroconference richiama l’espressa posizione del Ministero delle Finanze nella Circolare sopra citata.

Nessun commento:

Posta un commento