AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 3 dicembre 2015

ASTENSIONE DEI GENITORI PER MALATTIA DEL BAMBINO (ART. 47 D.LGS. 151/2001): LA DISCIPLINA DOPO IL JOBS ACT

Quesito:
Allo stato attuale, la previsione del “congedo per malattia del bambino” disciplinata dall’art. 47 permette l’astensione dei genitori dal terzo all’ottavo anno di vita del bambino. Prima del D.lgs. 80/15, il limite massimo di “8 anni” coincideva con il limite massimo di fruizione dell’astensione facoltativa. Con il D.lgs. 80/2015, che ha elevato la facoltà di astensione facoltativa dei genitori ex. art. 32 D.lgs. 151/2001 fino al 12° anno di età del bambino (non retribuito, in nessun caso, tra l’8° e il 12° anno), devono intendersi modificati anche i limiti di età massimi del bambino (da 8 a 12) per la fruizione del congedo per malattia ex. art. 47? Oppure, no?

Risposta:
L’art. 47 D.lgs. 151/2001 consente ad entrambi i genitori, in alternativa tra loro e indipendentemente dal fatto che l’altro abbia un suo autonomo diritto, di fruire di permessi non retribuiti per le malattie di ciascun figlio. I genitori, in altre parole, possono assentarsi dal lavoro:

-Per tutta la durata della malattia del bambino, fino al compimento del 3° anno di vita;
-Nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, per figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Ricordiamo, Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Ai fini della presente disciplina, per “malattia” del bambino, non si intende solo la fase patologica vera e propria, ma anche la successiva convalescenza (Cass. 4/4/1997 nr. 2953).
In questi casi, né l’INPS, né altri possono effettuare controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino.
La certificazione medica di malattia va inoltrata per via telematica direttamente dal Medico curante (SSN o Convenzionato) all’INPS, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni per malattia (dm 26/2/2010).
Ai fini della fruizione dei permessi, il Lavoratore comunica direttamente al Medico, all’atto della compilazione della certificazione di malattia, le generalità del genitore che ha scelto di usufruirne.
Allo stato attuale, non possiamo ritenere che detto congedo possa fruirsi oltre l’8°anno di vita del bambino, ovvero fino al 12° anno, come previsto dall’art. 32 modificato dal Jobs Act.
La malattia del bambino insorta durante l’astensione facoltativa, può sospenderne il godimento, e consentire l’astensione ex. art. 47, ricorrendone i presupposti (previa necessaria istanza ed esibizione di documentazione presso l’INPS).

DOPO IL JOBS ACT: Se è vero che, prima del Jobs Act, i limiti di età massimi del minore tra astensione facoltativa ex. art. 32 e astensione per malattia ex. art. 47, coincidevano. Ma non sussiste, allo stato attuale, alcun elemento esegetico o interpretativo per concludere che, modificato il limite di età massimo per l’art. 32, debba ritenersi automaticamente modificato (nello stesso senso, 12 anni) anche il congedo per malattia.
Ciò è impedito dalla tipologia delle norme applicabili e dal procedimento di modifica adottato dal D.lgs. 80/2015, che ha ampliato a 12 anni il limite massimo di età solo per l’astensione facoltativa, senza nulla modificare per l’astensione per malattia (art. 47). Nel silenzio, l’art. 47 non può ritenersi modificato, nemmeno implicitamente, essendo un’ipotesi di congedo distinta e “speciale” dall’art. .32 cit.
Gli stessi rinvii agli art. 35.3-4.5°comma D.lgs. 151. operati dall’art. 49 sono assolutamente circoscritti e riguardano alcuni aspetti particolari di disciplina: particolarmente, il calcolo della base imponibile della contribuzione figurativa, che si calcola come segue:

I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Resta valida, pur nel vigore del Jobs Act, l’indicazione della Circolare INPS 109/2000, che aveva fissato nell’ “ottavo compleanno” del bambino (compreso) il limite massimo oltre il quale non è consentito fruire dell’astensione per malattia ex. art. 49 D.lgs. 151/2001.

Nessun commento:

Posta un commento