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mercoledì 16 dicembre 2015

QUANDO IL SUB APPALTO E' MASCHERATO ...

Si richiama la Vs. attenzione sul caso di una contrattualistica particolarmente border line, segnalata recentemente da L’Esperto Risponde nr. 39/2015 (Caso 3356).

Caso:
La Società Alfa svolge attività idraulica. Essa appalta ad un’altra azienda, detta Beta, la realizzazione degli impianti. Alfa provvede alla fornitura del materiale più costoso (sanitari, rubinetteria), Beta, invece, fornisce la raccorderia. Beta decide di affidare ad un Artigiano idraulico parte del lavoro, solo per prestazione d’opera. Quale contratto può stipulare Beta con detto Artigiano?

Risposta:
Stando alle più che scarne informazioni qui riportate, non è possibile dire molto. Certo, tale contrattualistica presenta più di un fattore di vulnerabilità, stando alla giurisprudenza più nota e consolidata.
E’ certamente molto anomalo, e molto può indiziare negativamente il contratto di appalto (e gli eventuali sub-appalti), che i soggetti che curano la fornitura del materiale non coincidano (nemmeno in parte) con chi deve curare il lavoro (addirittura, il lavoro viene affidato ad un soggetto solo, un Artigiano, non responsabile di altri aspetti dell’organizzazione economico-imprenditoriale).
La contrattualistica non pare supportare, come richiesto dall’art. 29 D.lgs. 276/03 (tuttora vigente, nonostante l’avvento del D.lgs. 81/2015), una genuina sequenza imprenditoriale, che presuppone un minimo di “autonomia organizzativa”, caratteristica tipica del lavoro dell’imprenditore.
C’è più di un dubbio per concludere che, nel caso di specie, siamo davanti ad un mero “appalto di manodopera”, certamente illecito e tale da viziare integralmente la cd “filiera dell’appalto” (ossia la sequenza contrattuale di appalto nel suo complesso). In questo senso, è da escludere radicalmente la possibilità di “vestire” il rapporto con l’Artigiano con un contratto di sub-appalto, in quanto tale subappalto supporterebbe mera “manodopera”.
Resterebbe la possibilità (meramente teorica) del “contratto d’opera” ex. art. 2222 Codice Civile. Un simile contratto, tipico del lavoro autonomo, potrebbe rivestire correttamente il rapporto economico de quo. Resta il fatto, però, che le anomalie contrattuali complessive sono molto rilevanti: un simile rapporto sarebbe comunque a serio rischio, in caso di accesso ispettivo.
A disposizione per approfondimenti

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