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venerdì 4 dicembre 2015

LAVORO A TERMINE E LIMITI QUANTITATIVI, IL CASO DELL'APPRENDISTATO-FLASH

In merito all’apprendistato, la Circolare Min. Lav. 18/2014 aveva senz’altro ammesso i contratti di apprendistato nella base di calcolo dei “contratti a tempo indeterminato” rilevante per l’applicazione dei “limiti quantitativi”.
Entrava, poi, nel merito dell’interpretazione di una particolare norma, l’art. 7.3°comma D.lgs. 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato), di una norma che, a prima lettura, avrebbe potuto essere interpretata come limitatrice dei “limiti quantitativi” dei contratti a termine, la Circolare 18/2014 statuiva quanto segue:

(…) Il contratto di apprendistato è esplicitamente definito, dall'art.1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 quale "contratto di lavoro a tempo indeterminato" e che la disposizione di cui all'art.7, comma 3, del medesimo Decreto - secondo cui "i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti" - fa comunque salve "specifiche previsioni di legge". Inoltre l'esclusione degli apprendisti nasce, anche nell'ambito del D.Lgs. n. 167/2011, quale disposizione per favorirne l'assunzione e, pertanto, un diverso orientamento finirebbe per disincentivare il ricorso all'istituto. Gli apprendisti non andranno invece computati, evidentemente, se assunti a tempo determinato nelle specifiche ipotesi di cui all'art.4, comma 5 e di cui al nuovo comma 2 quater dell'art. 3 del D.Lgs. n.167/2011.

Sono ancora valide queste indicazioni nel vigore del D.lgs. 81/2015, ai fini dell’applicazione dell’art. 23?
La risposta deve essere positiva, dato che l’art. 47.3°comma riproduce una disposizione assolutamente identica, quanto a forma e contenuto: Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
A queste condizioni, riteniamo tuttora valide, per la valorizzazione dell’apprendistato quale “contratto a tempo indeterminato” ai fini dei “limiti quantitativi” ex art. 23 D.lgs. 81/2013, le indicazioni sopra riportate della Circolare Min. Lav. 18/2014.
A disposizione per approfondimenti

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