AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




lunedì 14 dicembre 2015

LAVORO A TERMINE E LIMITI QUANTITATIVI, IL PUNTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOPO IL JOBS ACT 2015

L’impianto della disciplina sui cd “limiti quantitativi” dei contratti a termine disegnata dal DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014) è stato trasportato “tale e quale” nel corpo del D.lgs. 81/2015 all’articolo 23.
Gli adattamenti sono veramente minimi.
L’unica vera novità di rilievo è l’espressa previsione (art. 23.14°comma) che la violazione dei “limiti quantitativi” non comporta trasformazione automatica dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato (conclusione su cui i commentatori erano assestati in maggioranza, ma sulla quale il Ministero del Lavoro aveva glissato).
Per il resto, il D.lgs. riporta (consolida) a livello di legge fattispecie ed aspetti precedentemente sviluppati solo in Circolari (ad esempio, gli arrotondamenti citati in Circ. 18/2014) ovvero il caso particolare del computo in caso di “avvio attività” (oggetto della Nota 14974/2014). Nulla cambia, in particolare, per quanto riguarda le sanzioni amministrative.

Qui di seguito, un breve riepilogo della normativa applicabile e della casistica di immediata rilevanza.

Al riguardo, l’art. 23.4°comma D.lgs. 81/2015 dispone:

In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

Per un completo ed utile compendio applicativo è possibile fare ancora riferimento alla Circolare Min. Lav. 18/2014:

(…) In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno: b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

Sul punto va precisato che la sanzione amministrativa - atteso peraltro il rinvio all'art. 1, comma 1, del Decreto che a sua volta rinvia, ove esistenti, alle previsioni adottate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001 - trova applicazione in caso di superamento del limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato che il datore di lavoro è tenuto a rispettare, sia questo il limite legale del 20% é che il diverso limite contrattuale. L'importo sanzionatorio va poi calcolato in base ad una percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori assunti in violazione del limite e cioè gli ultimi assunti in ordine di tempo. La retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo è, in assenza di specificazioni, la retribuzione lorda mensile riportata nel singolo contratto di lavoro, desumibile anche attraverso una divisione della retribuzione annuale per il numero di mensilità spettanti. Qualora nel contratto individuale non sia esplicitamente riportala la retribuzione lorda mensile o annuale, occorrerà invece rifarsi alla retribuzione tabellare prevista nel contratto collettivo applicato o applicabile. L'importo individuato attraverso l'applicazione della percentuale del 20% o del 50% della retribuzione lorda mensile - arrotondato all'unità superiore qualora il primo decimale sia pari o superiore a 0,5 - andrà quindi moltiplicato, "per ciascun lavoratore" per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni di occupazione. A tal fine, ogni periodo pari a 30 giorni di occupazione andrà considerato come mese intero e, solo se i giorni residui sono più di 15, andrà conteggiato un ulteriore mese. Ciò sta anche a significare che, per periodi di occupazione inferiore ai 16 giorni, la sanzione non potrà trovare evidentemente applicazione in quanto il moltiplicatore sarebbe pari a zero. Peraltro, ai fini del calcolo del periodo di occupazione, non è necessario tener conto di eventuali "sospensioni" del rapporto, ad esempio, per malattia, maternità, infortunio o part-time verticale; ciò che conta sarà dunque la data di instaurazione del rapporto (c.d. dies a quo) e la data in cui è stata accertata l'esistenza dello "sforamento" (c.d. dies ad quem, normalmente coincidente con la data dell'accertamento, sebbene sia possibile accertare degli "sforamenti" avvenuti in relazione a rapporti già conclusi, cosicché tale data coinciderà con la scadenza del termine).

La Circolare 18/2014 conclude con un'utile esemplificazione, che qui di seguito si riporta:

L’impianto della disciplina sui cd “limiti quantitativi” dei contratti a termine disegnata dal DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014) è stato trasportato “tale e quale” nel corpo del D.lgs. 81/2015 all’articolo 23.

Gli adattamenti sono veramente minimi: l’unica vera novità di rilievo è l’espressa previsione (art. 23.14°comma) che la violazione dei “limiti quantitativi” non comporta trasformazione automatica dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato (conclusione su cui i commentatori erano assestati in maggioranza, ma sulla quale il Ministero del Lavoro aveva glissato). Per il resto, il D.lgs. riporta (consolida) a livello di legge fattispecie ed aspetti precedentemente sviluppati solo in Circolari (ad esempio, gli arrotondamenti citati in Circ. 18/2014) ovvero il caso particolare del computo in caso di “avvio attività” (oggetto della Nota 14974/2014).

Nulla cambia, in particolare, per quanto riguarda le sanzioni amministrative.

Qui di seguito, un breve riepilogo della normativa applicabile e della casistica di immediata rilevanza.

Al riguardo, l’art. 23.4°comma D.lgs. 81/2015 dispone:

In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

Per un completo ed utile compendio applicativo è possibile fare ancora riferimento alla Circolare Min. Lav. 18/2014:

Impresa che supera di una sola unità il numero massimo di contratti a tempo determinato
Retribuzione annua lorda del lavoratore in questione: 19.000 euro per 13 mensilità
Periodo di occupazione: 4 mesi e 10 giorni
Importo sanzionatorio:
euro 19.000/13 = euro 1,401,53 (retribuzione mensile)
euro 1.461,53*20% = euro 292 (percentuale arrotondata di retribuzione mensile)
euro 292*4 = euro 1.168 (percentuale retribuzione mensile per periodo di occupazione)
euro 1.168/3 = 389,33 (importo sanzione ridotta ex art. 16. L. n. 689/1981).
Impresa che supera di tre unità il numero massimo di contratti a tempo determinato
Lavoratore". 1
Retribuzione annua lorda: 19.000 euro per 13 mensilità
Periodo di occupazione: 4 mesi e 10 giorni
Lavoratore n. 2
Retribuzione annua lorda: 26.000 euro per 13 mensilità
Periodo di occupazione: 2 mesi e 16 giorni
Lavoratore n. 3
Retribuzione annua lorda: 15.600 euro per 13 mensilità
Periodo di occupazione: 1 mese e 6 giorni
Imporlo sanzionatone:
euro 19.000/13 = euro 1.461,53 (retribuzione mensile lavoratore n. 1)
euro 26.000/13 = curo 2.000 (retribuzione mensile lavoratore n. 2)
euro 15.600/13 = euro 1.200 (retribuzione mensile lavoratore n. 3)
euro 1.461,53*50% = euro 731 (percentuale arrotondata di retribuzione mensile lavoratore n. 1)
euro 2.000*50% = 1.000 (percentuale retribuzione mensile lavoratore n. 2)
euro 1.200*50% = 600 (percentuale retribuzione mensile lavoratore n. 3)
euro 731*4 = euro 2.924 (percentuale retribuzione mensile per periodo di occupazione lavoratore n. 1)
euro 1.000*3 = euro 3.000 (percentuale retribuzione mensile per periodo di occupazione lavoratore n. 2)
euro 600*1 = euro 600 (percentuale retribuzione mensile per periodo di occupazione lavoratore n. 3)
euro (2.924+3.000+600)/3 = euro 2.174,66 (importo sanzione ridotta ex art. 16, L. n. 689/1981)

Nessun commento:

Posta un commento