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mercoledì 30 dicembre 2015

NUOVA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI, SE IL LAVORATORE REVOCA LE DIMISSIONI ...

Quesito:
Il cd Decreto Semplificazione prevede ancora, in capo al Lavoratore dipendente, la facoltà di revoca delle dimissioni non convalidate? E quali le conseguenze?

Risposta:
Premesso che fino a quando la materia non sarà stata riordinata con decreto del Ministero del lavoro, secondo le previsioni di cui al comma 3 dell’art. 26 D.lgs. 151/2015, resterà in vigore (vedi art. 26.8°comma D.lgs. 151/2015) la previsione dell’art. 17.21°comma l. 92/2012 (per il contenuto dell’art. 17.21°comma l. 92/2012 si rinvia alla tabella che segue), la facoltà di revoca delle dimissioni del Lavoratore (altrimenti detta “diritto di ripensamento”) è confermata.
Nonostante il contenuto più smilzo della disposizione di legge che ora riguarda questa previsione, il contenuto non pare mutato rispetto all’edizione ex. l.92/2012, e non ci sono da aspettarsi modifiche di rilievo nell’emanando decreto ministeriale. Ecco, le due discipline a fronte.

EDIZIONE D.LGS. 151/2015
Art. 26.2°comma
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

EDIZIONE L. 92/2012
Art. 17.21°comma
Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

Queste le principali note di commento.
Quanto alla forma, in luogo della “forma scritta”, si dispone che la revoca può essere fatta “nella stessa forma” con cui erano state presentate le dimissioni: si tratta di una forma per relationem. 
Il quesito, comunque, riveste scarsa attualità pratica, dal momento che la stragrande maggioranza dei contratti collettivi prevede, per le dimissioni, la forma scritta come obbligatoria. E dal momento che la forma delle dimissioni è ormai "telematica". Così, come le dimissioni, anche la loro revoca dovrà essere telematica.
Per quanto riguarda, gli effetti della revoca, nulla, allo stato, impedisce al dm di recuperare (sia pure a livello di disposizione secondaria) la disposizione attualmente contenuta nel secondo periodo dell’art.4.21°comma l. 92/2012: gli effetti contrattuali qui descritti (l’assenza di riflessi retributivi etc.) sono effetti di “diritto comune” che si riprodurrebbero in ogni caso, anche se (formalmente) abrogata la previsione ex. art. 4.21°comma citata.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti.

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