Quesito:
Come si determina l’indennità di disponibilità, nel vigore delle nuove norme sul lavoro a chiamata, se il Lavoratore si è reso “disponibile” ai sensi dell’art. 13.4°comma D.lgs. 81/2015?
Risposta:
La disciplina non è mutata, nel passaggio dal D.lgs. 276/03 al D.lgs. 81/2015.
L’art. 16 demanda ai CCNL la determinazione dell’indennità di disponibilità che non deve essere comunque inferiore ai parametri stabiliti da decreto del Ministero del Lavoro, che dovrà essere emanato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015.
Al momento, tale dm non è stato emanato. In via transitoria, resta pertanto in vigore il dm 10/3/2004 (emanato nelle more del D.lgs. 276/03) per espressa previsione “transitoria” dell’art. 55.3°comma D.lgs. 81/2015.
In forza di tale Dm, la quota minima dell’indennità di disponibilità si determina come segue:
Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 1, costituita da: -Minimo tabellare; -Indennità di contingenza; -E.T.R.; -Ratei di mensilità aggiuntivi. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato.
DA RICORDARE LA SPECIALE REGOLA SULL’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ NEL CCNL STUDI PROF (ART. 57.U.C.):
Il valore minimo dell'indennità di disponibilità viene determinata nella misura del 30% della retribuzione mensile. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all'art. 117 del presente CCNL e dai ratei di mensilità aggiuntive.
Si esclude, come noto, a tale indennità natura corrispettiva (e retributiva), avendo questa come correlativo non un’obbligazione di fare, ma di “non fare”.
A disposizione per approfondimenti
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