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venerdì 11 dicembre 2015

LAVORO A CHIAMATA-SI APPLICA ANCORA IL REGIO DECRETO DEL 1923?

Quesito:
Per l’individuazione delle “prestazioni discontinue” suscettibili di utilizzazione nel “lavoro intermittente” si applica ancora il RD2657/23?

Risposta:
Dopo dubbi e incertezze che abbiamo segnalato nelle more dell’approvazione del D.lgs. 81/15, l’opinione unanime dei commentatori è che, in assenza di disposizioni di contrattazione collettiva che (a regime) dovrebbero provvedere all’individuazione di tali casistiche, il RD citato resta in vigore ai sensi della “norma transitoria” di cui all’art. 55.3°comma D.lgs. 81/2015.
Restano in vigore le precisazioni a suo tempo impartite dal Ministero del Lavoro, con Circolare 4/2005, circa l’adattamento e il coordinamento tra il citato RD (non emanato, come noto, in previsione della regolazione del “lavoro a chiamata”) e il “lavoro a chiamata” medesimo :

(…) Le attività ivi indicate devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l'individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore. Pertanto i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il regio decreto fa [talora] riferimento (es. autorizzazione dell'ispettore del lavoro) non operano ai fini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente. Non rileva pertanto neppure un giudizio caso per caso circa la natura intermittente o discontinua della prestazione essendo questo compito rinviato ex ante alla contrattazione collettiva o, in assenza, al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui spetta il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, in certi casi, la qualificazione di “mansione discontinua/intermittente” è subordinata dal RD a requisiti dimensionali dell’Azienda o della località dove la mansione è esercitata: tutti riferimenti, precisa il Ministero, non utili ai fini del lavoro a chiamata.
Diversi punti del RD sono stati, nel tempo, sottoposti a chiarimenti ministeriali, che sono sfociati in vari Interpelli.
Al riguardo, si ricordano, tra gli altri, gli Interpelli sulle mansioni per “pompe funebri” (Int. 9/2014), “personale di servizio negli alberghi (Int. 17/2014) ”, “addetto ai call center” (Int. 10/2014) e “autisti soccorritori” (int. 7/2014). Il “lavoro a chiamata” resta applicabile alle condizioni già previste dalla normativa previgente al D.lgs. 81/2015 (ad esempio, la regola che impone il limite di 400 giornate nel triennio introdotta dal DL 76/2013).
A disposizione per approfondimenti

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