Con la Circolare 04/02/2014 nr. 19, l'INPS ha riepilogato le
principali disposizioni relative alla contribuzione per la Cassa Artigiani e
Commercianti per effetto dell'incremento programmato per ogni anno dalla legge
214/2011.
Per l'anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in
considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli Artigiani e
dai Commercianti è pari a € 15.516,00. Detto importo è ottenuto, moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero della retribuzione utile per il calcolo dei
contributi in favore degli Operai del settore Artigianato e Commercio, in vigore
per il medesimo anno, e aggiungendo al prodotto lo stesso importo ex. art. 06 l.
415/1991 e pari ad € 671, 39 (47,58 x 312+ 617, 39).
Per ambuedue le gestioni (Artigiani e Commercianti) è dovuto
inoltre un contributo per la prestazione di maternità nella misura di €
0,62.
Soggetti interessati e contribuzione
minima.
Sono tenuti all'iscrizione alla gestione IVS e al versamento
dei relativi contributi previdenziali, gli Artigiani e gli esercenti attività
commerciali, per sè stessi e per i propri Coadiuvanti/Coadiutori. Oltre a tali
soggetti ben definiti, sono obbligatoriamente iscrivibili altre categorie, tra
cui:
- Soci di Srl che svolgono attività commerciale;
- Soci Accomandatari di SAS;
- Soci di SNC esercente attività commerciale che partecipino
al lavoro, con carattere di abitualità e prevalenza.
Sono, inoltre, iscrivibili alla Gestione autonoma dei
Commercianti, gli esercenti di alcune attività particolari e tra queste:
- Bagnini;
- Ostetriche;
- Affittacamere;
- Guide Turistiche (a determinate condizioni).
A decorrere dal 01/01/2012, relativamente alle aliquote
contributive dovute alle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti è stato previsto un incremento annuo fino a giungere all'aliquotya
del 24% (art. 24.22°comma DL 20/2011 conv. in l. 214/2011).
A seguito di tale previsione, la percentuale di contribuzione
valevole per il 2014 è pari allo 32,20%.
Per i soli iscritti alla Gestione Commercianti, tale nuovo
valore deve essere aumentato, almeno fino al 31/12/2014, di una percentuale pari
allo 0,09 per cento utile alla copertura della erogazione, da parte dell'INPS,
di un indennizzo spettante per la cessazione definitiva dell'attività
commerciale e previsto dal D.lgs. 207/1996 (cd "rottamazione delle
licenze").
Anche per il 2014, risultano inferiori di tre punti
percentuali le aliquote di computo per i Coadiuvanti e i Coadiutori che abbiano
un'età inferiore ai 21 anni e fino al mese in cui tale età viene compiuta.
Altresì, anche per l'anno 2014, i pensionati con più di 65
anni di età potranno fruire di uno sconto del 50% sul totale dei contributi da
versare alla Gestione Artigiani e Commercianti (art. 59.15°comma l. 449/1997),
che tuttavia decurterà anche il calcolo del supplemento a pensione.
Contribuzione sul reddito eccedente il
minimale.
La contribuzione di artigiani e commercianti, oltre alle
quote fisse il cui pagamento è suddiviso in quattro rate trimestrali, e
definito direttamente dall'INPS in base agli incrementi appena analizzati, deve
essere integrato dalla contribuzione IVS da determinarsi sul reddito eccedente
il minimale stabilito annualmente (€ 15.516, 00 per il 2014) e calcolata sulla
totalità del reddito d'impresa (compresi i redditi di natura non professionale,
che non hanno dato origine all'iscrizione alla Gestione Commercianti, i quali
sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS, calcolati
sull'effettivo reddito, maggiorato dell'importo di contribuzione dovuto per le
prestazioni di maternità e pari a € 0,62 mensili: Circ. INPS 12/2004).
Reddito massimo su cui calcolare i
contributi.
E' stabilito un limite massimo di reddito oltre il quale
nulla è dovuto.
Tale tetto si differenzia, a seconda che il soggetto sia
iscritto alla Gestione Autonoma ante o post 01/01/1996 o che, a tale data, possa
far valere un'anzianità contributiva.
Tali massimali, calcolati per ciascun soggetto facente parte
di un'impresa, per il 2014 sono così individuati:
- Per i soggetti iscritti alla Gestione prima del 01/01/1996,
il limite è calcolato fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite
stesso ed è, quindi, pari ad € 76.718, 00;
- Per i soggetti privi di anzianità contributiva al
31/12/1995 ed iscritti alla gestione con decorrenza 01/01/1996 o successiva, il
massimale annuo non frazionabile è pari ad € 100.123, 00.
Collaboratori di Imprese.
Nelle imprese familiari, legalmente costituite, i contributi
per il titolare e per i Collaboratori devono essere calcolati ciascuno sulla
propria quota parte di reddito, denunciata ai fini fiscali.
Nelle Aziende non costituite in imprese familiari, dove è
possibile attribuire a ciascun Collaboratore una quota di reddito non superiore
al 49% del reddito globale di impresas, i contributi per il titolare e i
collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito
attribuita a ciascuno di essi.
Pagamenti-Acconti e Saldi.
Il sistema dei pagamenti alla Gestione Artigiani e
Commercianti, in aggiunta alle quattro rate fisse trimestrali, è strutturato in
ulteriori acconti ed eventuali saldi da versare in concomitanza con le scadenze
delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, da rapportarsi ai
redditi di impresa nello stesso anno, al quale il contributo si riferisce.
A tal fine, nell'anno 2014, l'autonomo calcolerà sul reddito
prodotto nel 2013 quanto dovuto sulla parte eccedente il minimale stabilito,
applicando le percentuali fissate per l'anno di riferimento, dedurrà quanto già
anticipato attraverso le quattro rate di contributi fissi versate da maggio 2013
a febbraio 2014 (importi relativi al 2013), unitamente alle imposte sui redditi
delle persone fisiche e degli acconti per il 2014 (generalmente a giugno e
novembre di ciascun anno).
I dati per effettuare i pagamenti, che, a partire
dall'anno passato non sono più inviati dall'INPS ai destinatari per effetto del
processo di telematizzazione intrapreso dall'Istituto, devono essere reperiti
direttamente dal soggetto titolare della posizione o da un suo delegato, nel
cassetto previdenziale artigiani e commercianti di nuova istituzione, nella
sezione "Dati del Modello F24", con possibilità di stampare il modello per il
pagamento.
Le prossime scadenze seguiranno il seguente calendario:
- Quote fisse 2014:
16/05/2014; 20/08/2014; 18/011/2014,
17/02/2014.
- Quote eccedenti il minimale: stessi termini
previsti per l'IRPEF UNICO 2014, a titolo di saldo e primo acconto 2014 e
30/11/2014, per il secondo acconto 2014 di pari importo del primo.
CONTRIBUZIONE COMMERCIANTI
Soggetti
|
% di contribuzione
|
Contributo sul minimale
|
Titolare di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni.
|
22.29%
|
€ 3.465, 96 (€ 3.458, 52 IVS+ 7, 44 maternità = 0.62*12)
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età non
superiore a 21 anni
|
19.29%
|
€ 3.000, 48 (€ 2.993,04+7.44 maternità)
|
PERIODI INFERIORI ALL’ANNO SOLARE
|
Soggetti
|
Contributo sul minimale rapportato al mese
|
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
|
€ 288, 83 (€ 288, 21 IVS + 0.62 maternità)
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore a 21 anni
|
€ 250, 04 (€ 249, 42 IVS + 06,62 maternità)
|
Contribuzione eccedente il minimale
|
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore a 21 anni.
|
-
fino ad € 46.031,
00;
-
da € 46.031,01
|
-
22.29%;
-
23, 29%
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
|
-
fino ad €
46.031, 00;
-
da € 46.031,01
|
-
19.29%;
-
20, 29%
|
Contributo massimo dovuto-Lavoratori con anzianità contributiva al
31/12/1995
|
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori
di età superiore ai 21 anni
|
€ 17.407, 31 (€ 46.031, 00 x 22,29% + 30.687,00 x 23,29%)
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore a 21 anni
|
€ 19.854, 65 (€ 46.031,00 x 19, 29% + 54.092, 00 x 20, 29%)
|
Contributo massimo dovuto-Lavoratori senza anzianità contributiva al
31/12/1995, iscritti dal 01/01/1996
|
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
|
€ 22.858,34 (€ 46.031, 00 x 22, 29% + 54.092,00 x 23, 29%)
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore a 21 anni
|
19.854, 65 (€ 46.031, 00 x 19, 29% + € 54.092, 00 x 20, 29%)
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUZIONE ARTIGIANI
Soggetti
|
% di contribuzione
|
Contributo sul minimale
|
Titolare di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni.
|
22.20%
|
€ 3.451, 99 (€ 3.444, 55 IVS+ 7, 44 maternità = 0.62*12)
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore a 21 anni
|
19.20%
|
€ 2.986, 51 (€ 2.979,07+7.44 maternità)
|
PERIODI INFERIORI ALL’ANNO SOLARE
|
Soggetti
|
Contributo sul minimale rapportato al mese
|
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
|
€ 287, 67 (€ 287, 05 IVS + 0.62 maternità)
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore a 21 anni
|
€ 248, 88 (€ 248, 26 IVS + 06,62 maternità)
|
Contribuzione eccedente il minimale
|
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore a 21 anni.
|
-
fino ad €
46.031, 00;
-
da € 46.031,01
|
-
22.20%;
-
23, 20%
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
|
-
fino ad €
46.031, 00;
-
da € 46.031,01
|
-
19.20%;
-
20, 20%
|
Contributo massimo dovuto-Lavoratori con anzianità contributiva al
31/12/1995
|
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
|
€ 17.338, 27 (€ 46.031, 00 x 22,20% + 30.687,00 x 23,20%)
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore a 21 anni
|
€ 15.036, 73 (€ 46.031,00 x 19, 20% + 30.687, 00 x 20, 20%)
|
Contributo massimo dovuto-Lavoratori senza anzianità contributiva al
31/12/1995, iscritti dal 01/01/1996
|
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
|
€ 22.858,34 (€ 46.031, 00 x 22, 29% + 54.092,00 x 23, 20%)
|
Coadiuvanti/Coadiutori di età
non superiore a 21 anni
|
19.764, 54 (€ 46.031, 00 x 19, 20% + € 54.092, 00 x 20, 29%)
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Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara