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mercoledì 2 marzo 2016

RITIRO DELLA PATENTE ALL'AUTISTA E ADIBIZIONE A NUOVE MANSIONI (CCNL ASSOLOGISTICA)

Si coglie l’occasione per segnalare come l’art. 31 CCNL Assologistica (in fondo), nel disciplinare il caso di ritiro della patente in capo all’Autotrasportatore (la norma non parla di “sospensione della patente”) e nel prevedere l’adibizione a nuove mansioni dello stesso, ponga rilevanti problemi di coordinamento con l’art. 2103 Codice Civile, che disciplina l’inquadramento del personale dipendente e l’eventualità del demansionamento.
Questi i contenuti principali dell’art. 2103 C.C., modificato dal Jobs Act:
1) Diritto all’inquadramento nel livello e nella Categoria contrattuale di assunzione (comma 1);
2) Possibile demansionamento ex. comma 5 (anche sotto più di un livello e sotto la Categoria) solo ricorrendo a speciali “accordi protetti” presso Sindacati, Commissioni di Certificazione (in analogia con le cd “conciliazioni protette” ex. art. 2113.4°comma Codice Civile) e in presenza di “speciali ragioni” (conservazione posto di lavoro, acquisizione diverse professionalità, miglioramento condizioni di vita etc.);
3) Preclusione al demansionamento per iniziativa unilaterale del Datore di Lavoro salvo che:
-In caso di “mutamenti organizzativi” incidenti sulla posizione del Dipendente (in questo caso, è ammessa la retrocessione fino ad un solo livello, ma entro la stessa Categoria e con conservazione della retribuzione in atto, salvo gli elementi accessori-comma 2-3-4);
-In altri casi previsti dalla legge (implicito: es. art. 42.1°comma D.lgs. 81/2008);
-In altri casi previsti dai CCNL (comma 3): in questo caso, parrebbe ammessa la retrocessione anche oltre un livello, ma in nessun caso in Categoria Legale inferiore.
Ora, l’art. 31 CCNL Assologistica costituisce uno di quei casi di “disciplina speciale” di CCNL.
Sul punto, comunque, occorre chiarirsi. Soffermiamoci sulle disposizioni che, più da vicino, riguardano l’inquadramento del Personale Autista:

1°comma: L'autista al quale dall'autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
3°comma: Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. Nelle Aziende con più di 6 Dipendenti (3°comma), l’autista, cui sia ritirata la patente, può essere adibito a qualunque mansione, anche appartenente a livello inferiore (diversamente, non si giustificherebbe l’aggettivo indefinito “qualsiasi”).

Se confrontiamo la norma contenuta nell’art. 31.3°comma CCNL Assologistica e l’art. 2103.2°-3°comma Codice Civile (edizione Jobs Act), noi riscontriamo che il CCNL non pare prevedere limitazioni di livello (come nell’ipotesi ex. art. 2103.3°comma, che fissa il demansionamento “unilaterale” del Dipendente ad un solo livello).
Non è possibile, però, dedurre la possibilità di una retrocessione sotto la Categoria Legale di inquadramento iniziale, essendo questa circostanza apertamente esclusa dall’art. 2103.3°comma C.C. (disposizione, che evidentemente, vincola l’interpretazione di tale disposizione di CCNL).
In questo caso, ulteriori retrocessioni potranno essere disposte solo dalla speciale procedura di “demansionamento in deroga” ex. art. 2113.5°comma Codice Civile.
Nelle Aziende con meno di 6 Dipendenti, invece, il CCNL precisa che l’autista conserva il posto di lavoro e può essere adibito “ad altri lavori”: non si specifica se i “lavori” devono appartenere allo stesso livello retributivo, ovvero alla stessa Categoria Legale. L’espressione “altri lavori” è notevolmente generica e a-specifica e tale da far pensare che in parte qua il CCNL non faccia altro che rinviare alla “disciplina comune” ex. art. 2103 Codice Civile.

CCNL AUTOTRASPORTO ASSOLOGISTICA VIG. ESTRATTO Art. 31. (Ritiro patente - Carta conducente)
1. L'autista al quale dall'autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
3. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
4. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 37, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
5. Nell'ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili all'autista fuori dall'esercizio delle proprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1.
6. Il lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto il datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della patente è responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dall'azienda.

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