Nel post del
18/2 scorso pubblicato su questo Blog (link: http://costidellavoro.blogspot.it/2016/02/dimissioni-della-lavoratrice-in.html),
abbiamo posto il seguente
QUESITO:La nuova
disciplina delle dimissioni ex. art. 26 D.lgs. 151/2015 incide sul caso di
dimissioni della Lavoratrice presentate nel periodo che decorre dalla
pubblicazione civile di matrimonio fino ad un anno dopo l’avvenuta celebrazione
(art. 35.3°comma D.lgs. 198/2006)?
Nelle FAQ recentemente pubblicate (vedi link: http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx),
il Ministero del Lavoro ha dichiarato la procedura telematica applicabile anche
alle dimissioni per matrimonio ex D.lgs. 198/2006.
TESTI:
FAQ MINISTERO LAVORO
3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data
del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare
la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il
modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la
risoluzione consensuale.
BLOG "I COSTI DEL LAVORO"
QUESITO:La nuova
disciplina delle dimissioni ex. art. 26 D.lgs. 151/2015 incide sul caso di
dimissioni della Lavoratrice presentate nel periodo che decorre dalla
pubblicazione civile di matrimonio fino ad un anno dopo l’avvenuta celebrazione
(art. 35.3°comma D.lgs. 198/2006)?
E’ questa una disposizione che non rientra tra le
norme per le quali l’art. 26.8°comma D.lgs. 151/2015 abbia disposto
l’abrogazione.
Nell’economia della nuova disciplina delle dimissioni,
questa norma è destinata ad integrarsi con le nuove regole: anche se, vista la
centralità che, in questo sistema, riveste la “convalida avanti la DPL” (anche
per le restrizioni specialissime dettate per queste particolarissime
situazioni), non pare consentito al Dipendente ricorrere a procedure diverse
(es. invio telematico spontaneo).
Inoltre, alla convalida è previsto un termine ad hoc,
1 mese, decorso il quale le dimissioni perdono efficacia: una disposizione,
questa, molto opportuna, che conferisce non poca certezza; come noto,
disposizioni similari non sono introdotte nel corpo delle nuove procedure
sull’invio telematico delle dimissioni discendenti dal D.lgs. 151/2015.
NOTE:
L’interpretazione offerta dal Blog I Costi del
Lavoro e quella (sia pure molto laconica) offerta dalle FAQ differiscono
essenzialmente in questo:
-COSTI DEL LAVORO presuppone che si possa parlare di
abrogazione della procedura speciale di convalida delle dimissioni per matrimonio
ex. art. 35 D.lgs --- solo in forza di abrogazione espressa: l’art. 35, cioè,
costituisce, a tutti gli effetti, norma speciale (e tale era nel vigore del
regime di “convalida” delle dimissioni offerto dalla legge 92/2012); e di una
norma speciale può dedursi l’abrogazione, solo se interviene abrogazione
espressa della “norma speciale” (vedi art. 15 Codice Penale);
-LE FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO, al contrario, sembrano
presupporre l’abrogazione implicita dell’art. 35 ---, sul presupposto che
l’art. 26 D.lgs. 151/2015 abbia regolato l’intera materia già regolata nel
precedente assetto normativo.
Ovviamente, tra la nostra posizione e quella del Ministero prevale quella del
Ministero: ubi major, minor cessat …
E’ opportuno, però, precisare che questa difformità non genera, da parte
nostra, alcun intervento in termini di errata corrige: tale
interpretazione era la più prudente che, in difetto di indicazioni
ministeriali, potesse essere offerta, per i motivi che, qui di seguito,
esporremo.
Nel primo approccio col testo ex. art.26 D.lgs.151/2015 abbiamo fatto i
conti con due indicazioni testuali che, di primo acchito, apparivano
contraddittorie:
-il comma 8 dispone l’abrogazione espressa di alcune norme.
Ecco il testo:
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data
dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis
dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
*Si noti che tra queste norme, oggetto di “abrogazione espressa”, non è
contemplato l’art. 35 D.lgs. 198/2006.
-il comma 1 dispone:
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, le
dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a
pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli
resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso
il sito www. (…)
*In questo articolo l’inciso “la procedura telematica di dimissioni si applica
al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 55 D.lgs. 151/2001 (cioè dimissioni
lavoratori padri e madri)” fa pensare che la procedura telematica riguardi
tutte le ipotesi di dimissioni già previste, tranne quelle per
maternità/paternità, che restano regolate dal Testo Unico del 2011. Di qui, si
sarebbe potuto dedurre l’implicita abrogazione della speciale procedura di
dimissioni ex. art.35 D.lgs. 198/2006, le cd “dimissioni per matrimonio”. Ma su
questa base, si sarebbe dovuto dedurre che lo spettro di norme abrogate
dall’art. 26.1°comma D.lgs. 151/2015 era più ampio di quanto disposto dal comma
8, pure dedicato alle abrogazioni. Come visto, infatti, nel comma 8, tra le
norme abrogande, non si considerava l’art. 35 D.lgs. 198/2006 sul matrimonio!
Come i lettori potranno bene capire, nel trattare l’ipotesi dell’eventuale
abrogazione della speciale procedura di dimissioni “per matrimonio” ex. art. 35
D.lgs. 198 non abbiamo considerato il comma 1. Ci siamo basati sul comma 8; e
siccome il comma 8 non conteneva l’art. 35 cit. tra le norme espressamente
abrogate, ne abbiamo dedotto (prudenzialmente) la non abrogazione.
Una conclusione, lo ricordiamo, frutto non di sciatteria, ma di doverosa
prudenza: non avendo noi l’autorevolezza per interpretare in modo autentico il
diritto, e vista la presenza dell’art. 35 citato, articolo, non espressamente
abrogato e, comunque lo si voglia intendere, “stravagante” (rectius,
“speciale”) rispetto all’impianto disegnato dall’art. 26 D.lgs. 151/15, capace
come tale di essere invocato come possibile norma vigente, abbiamo ritenuto di
non poter dichiarare abrogata la speciale procedura di dimissioni ex. art. 35 dlgs 198 2006 (ovviamente fino a diverso pronunciamento ministeriale).
Abbiamo proceduto in questo modo, considerando, in particolare, che è la stessa
prassi interpretativa, generalmente in uso, a suggerire, in questi casi,
prudenza e a non dedurre (se non altro a cuor leggero, senza motivazioni forti,
o pronunciamenti autorevoli) l’abrogazione di una “norma speciale” per via di
“abrogazione implicita”, ma solo (tendenzialmente) per “abrogazione espressa”.
La prassi è in uso presso i Giuristi ed è altamente documentata dall’art. 15
del Codice Penale: dedicato all’incidenza delle “norme speciali” nel
diritto penale, la norma è stata giustamente assunta come “pietra di paragone”
anche fuori dall’ambito penale, per tutti i problemi interpretativi indotti
dalla presenza di norme speciali (o se si vuole “stravaganti” rispetto ad un
determinato quadro normativo principale di riferimento).
Ora, il Ministero del Lavoro, nelle FAQ, si è pronunciato, ma non con il
rigore interpretativo che ci si sarebbe aspettato, di fronte alla “specialità”
di una norma come l’art. 35 D.lgs. 198.
La mancata risoluzione di questi aspetti più squisitamente esegetici e
tecnico-giuridici ci fa realisticamente pensare che il problema verrà
inevitabilmente riproposto in successivi atti interpretativi: tra l’altro, la
disciplina della convalida delle dimissioni per matrimonio, per certi aspetti,
appare più vantaggiosa, sul piano procedurale, rispetto alla procedura di
“convalida” ex. art. 26 D.lgs. 151/2015 (per esempio, un termine di certezza di
1 mese); ed è, pertanto, inevitabile (secondo noi) che il quesito si
riproponga.
Anzi, è opportuno che il Ministero ne dia specifica trattazione in sede di
Interpello, ove possibile.
Pare di capire, comunque, che il Ministero ritenga l’abrogazione implicita
dell’art. 35 D.lgs. 198/2006; e che, a questo fine, abbia valorizzato il
disposto di cui al comma 1 dell’art. 26 D.lgs. 151/2015.
Dovrà essere, in particolare, chiarito se vale, per queste dimissioni, anche
"telematiche", il termine di 1 mese per la convalida, previsto (in
caso di matrimonio) dal D.lgs. 198/2006.
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