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giovedì 17 marzo 2016

DIMISSIONI PER MATRIMONIO, CONVALIDA PER VIA TELEMATICA-AGGIORNAMENTO



Nel post del 18/2 scorso pubblicato su questo Blog (link: http://costidellavoro.blogspot.it/2016/02/dimissioni-della-lavoratrice-in.html), abbiamo posto il seguente 

QUESITO:La nuova disciplina delle dimissioni ex. art. 26 D.lgs. 151/2015 incide sul caso di dimissioni della Lavoratrice presentate nel periodo che decorre dalla pubblicazione civile di matrimonio fino ad un anno dopo l’avvenuta celebrazione (art. 35.3°comma D.lgs. 198/2006)?

Nelle FAQ recentemente pubblicate (vedi link: http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx), il Ministero del Lavoro ha dichiarato la procedura telematica applicabile anche alle dimissioni per matrimonio ex D.lgs. 198/2006.

TESTI:

FAQ MINISTERO LAVORO

3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

BLOG "I COSTI DEL LAVORO"

QUESITO:La nuova disciplina delle dimissioni ex. art. 26 D.lgs. 151/2015 incide sul caso di dimissioni della Lavoratrice presentate nel periodo che decorre dalla pubblicazione civile di matrimonio fino ad un anno dopo l’avvenuta celebrazione (art. 35.3°comma D.lgs. 198/2006)?
E’ questa una disposizione che non rientra tra le norme per le quali l’art. 26.8°comma D.lgs. 151/2015 abbia disposto l’abrogazione.
Nell’economia della nuova disciplina delle dimissioni, questa norma è destinata ad integrarsi con le nuove regole: anche se, vista la centralità che, in questo sistema, riveste la “convalida avanti la DPL” (anche per le restrizioni specialissime dettate per queste particolarissime situazioni), non pare consentito al Dipendente ricorrere a procedure diverse (es. invio telematico spontaneo).
Inoltre, alla convalida è previsto un termine ad hoc, 1 mese, decorso il quale le dimissioni perdono efficacia: una disposizione, questa, molto opportuna, che conferisce non poca certezza; come noto, disposizioni similari non sono introdotte nel corpo delle nuove procedure sull’invio telematico delle dimissioni discendenti dal D.lgs. 151/2015.
             NOTE:
            L’interpretazione offerta dal Blog I Costi del Lavoro e quella (sia pure molto laconica) offerta dalle FAQ differiscono essenzialmente in questo:
            -COSTI DEL LAVORO presuppone che si possa parlare di abrogazione della procedura speciale di convalida delle dimissioni per matrimonio ex. art. 35 D.lgs --- solo in forza di abrogazione espressa: l’art. 35, cioè, costituisce, a tutti gli effetti, norma speciale (e tale era nel vigore del regime di “convalida” delle dimissioni offerto dalla legge 92/2012); e di una norma speciale può dedursi l’abrogazione, solo se interviene abrogazione espressa della “norma speciale” (vedi art. 15 Codice Penale);
            -LE FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO, al contrario, sembrano presupporre l’abrogazione implicita dell’art. 35 ---, sul presupposto che l’art. 26 D.lgs. 151/2015 abbia regolato l’intera materia già regolata nel precedente assetto normativo.

            Ovviamente, tra la nostra posizione e quella del Ministero prevale quella del Ministero: ubi major, minor cessat
            E’ opportuno, però, precisare che questa difformità non genera, da parte nostra, alcun intervento in termini di errata corrige: tale interpretazione era la più prudente che, in difetto di indicazioni ministeriali, potesse essere offerta, per i motivi che, qui di seguito, esporremo.
Nel primo approccio col testo ex. art.26 D.lgs.151/2015 abbiamo fatto i conti con due indicazioni testuali che, di primo acchito, apparivano contraddittorie:

-il comma 8 dispone l’abrogazione espressa di alcune norme. Ecco il testo:
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
*Si noti che tra queste norme, oggetto di “abrogazione espressa”, non è contemplato l’art. 35 D.lgs. 198/2006.
-il comma 1 dispone:
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www. (…)
            *In questo articolo l’inciso “la procedura telematica di dimissioni si applica al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 55 D.lgs. 151/2001 (cioè dimissioni lavoratori padri e madri)” fa pensare che la procedura telematica riguardi tutte le ipotesi di dimissioni già previste, tranne quelle per maternità/paternità, che restano regolate dal Testo Unico del 2011. Di qui, si sarebbe potuto dedurre l’implicita abrogazione della speciale procedura di dimissioni ex. art.35 D.lgs. 198/2006, le cd “dimissioni per matrimonio”. Ma su questa base, si sarebbe dovuto dedurre che lo spettro di norme abrogate dall’art. 26.1°comma D.lgs. 151/2015 era più ampio di quanto disposto dal comma 8, pure dedicato alle abrogazioni. Come visto, infatti, nel comma 8, tra le norme abrogande, non si considerava l’art. 35 D.lgs. 198/2006 sul matrimonio!
            Come i lettori potranno bene capire, nel trattare l’ipotesi dell’eventuale abrogazione della speciale procedura di dimissioni “per matrimonio” ex. art. 35 D.lgs. 198 non abbiamo considerato il comma 1. Ci siamo basati sul comma 8; e siccome il comma 8 non conteneva l’art. 35 cit. tra le norme espressamente abrogate, ne abbiamo dedotto (prudenzialmente) la non abrogazione.
            Una conclusione, lo ricordiamo, frutto non di sciatteria, ma di doverosa prudenza: non avendo noi l’autorevolezza per interpretare in modo autentico il diritto, e vista la presenza dell’art. 35 citato, articolo, non espressamente abrogato e, comunque lo si voglia intendere, “stravagante” (rectius, “speciale”) rispetto all’impianto disegnato dall’art. 26 D.lgs. 151/15, capace come tale di essere invocato come possibile norma vigente, abbiamo ritenuto di non poter dichiarare abrogata la speciale procedura di dimissioni ex. art. 35 dlgs 198 2006 (ovviamente fino a diverso pronunciamento ministeriale).
            Abbiamo proceduto in questo modo, considerando, in particolare, che è la stessa prassi interpretativa, generalmente in uso, a suggerire, in questi casi, prudenza e a non dedurre (se non altro a cuor leggero, senza motivazioni forti, o pronunciamenti autorevoli) l’abrogazione di una “norma speciale” per via di “abrogazione implicita”, ma solo (tendenzialmente) per “abrogazione espressa”. La prassi è in uso presso i Giuristi ed è altamente documentata dall’art. 15 del Codice Penale: dedicato all’incidenza delle “norme speciali” nel diritto penale, la norma è stata giustamente assunta come “pietra di paragone” anche fuori dall’ambito penale, per tutti i problemi interpretativi indotti dalla presenza di norme speciali (o se si vuole “stravaganti” rispetto ad un determinato quadro normativo principale di riferimento).
Ora, il Ministero del Lavoro, nelle FAQ, si è pronunciato, ma non con il rigore interpretativo che ci si sarebbe aspettato, di fronte alla “specialità” di una norma come l’art. 35 D.lgs. 198.
La mancata risoluzione di questi aspetti più squisitamente esegetici e tecnico-giuridici ci fa realisticamente pensare che il problema verrà inevitabilmente riproposto in successivi atti interpretativi: tra l’altro, la disciplina della convalida delle dimissioni per matrimonio, per certi aspetti, appare più vantaggiosa, sul piano procedurale, rispetto alla procedura di “convalida” ex. art. 26 D.lgs. 151/2015 (per esempio, un termine di certezza di 1 mese); ed è, pertanto, inevitabile (secondo noi) che il quesito si riproponga.
Anzi, è opportuno che il Ministero ne dia specifica trattazione in sede di Interpello, ove possibile.
            Pare di capire, comunque, che il Ministero ritenga l’abrogazione implicita dell’art. 35 D.lgs. 198/2006; e che, a questo fine, abbia valorizzato il disposto di cui al comma 1 dell’art. 26 D.lgs. 151/2015.
          Dovrà essere, in particolare, chiarito se vale, per queste dimissioni, anche "telematiche", il termine di 1 mese per la convalida, previsto (in caso di matrimonio) dal D.lgs. 198/2006.

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