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martedì 15 marzo 2016

AGEVOLAZIONE INPS RENZI E "NUOVO" DIRITTO DI PRECEDENZA

Quesito:
Tizio è Titolare di un Ristorante-Pizzeria. In data 31/12/2015, è cessato il rapporto a tempo determinato della Aiuto-Cuoca, Caia. Al 12/3/16, Tizio assume Sempronia come Cameriera a tempo indeterminato. Vuole applicare lo "sgravio Renzi". L'INPS può negargli il beneficio, rilevando che non ha provveduto ad assumere Caia, titolare di diritto di precedenza?

Risposta:
Ci si chiede di valutare se esista un diritto di “precedenza” di Caia idoneo a precludere l’accesso di Tizio all'esonero Renzi, visti anche gli orientamenti (invero, molto “creativi”) dell’INPS sull’argomento.
Come noto, l’INPS, nell’interpretare il vecchio art. 4.12°comma lett. a) l. 92/2012 (oggi sostituito dall’art. 31 D.lgs. 150/2015), l’INPS aveva tendenzialmente precluso l’accesso ad incentivi nell’assunzione, in presenza di “diritti di precedenza”, erroneamente intesi come “obblighi di riassunzione” dei Dipendenti cessati.
La materia è stata rivista dal Ministero del Lavoro con l’Interpello nr. 7/2016.
In forza delle nuove disposizioni, per aversi “diritto di precedenza” occorre che il contratto a termine della precedente lavoratrice fosse superiore a 6 mesi. In ogni caso, anche vigente il nuovo art. 24 D.lgs. 81/2015, il diritto di precedenza va esercitato entro 6 mesi dalla cessazione.
Ove, però, la Dipendente a termine cessata Caia non abbia manifestato per iscritto e nei termini alcuna volontà in questo senso, in forza del nuovo Interpello, non sussiste alcun ostacolo (in nome della "precedenza) per la fruizione dell'incentivo INPS-Renzi per l'assunzione a tempo indeterminato di Sempronia.

N.B: Raccomandiamo, comunque, attenzione, perché l’INPS, che pure ha recepito altri orientamenti ministeriali con Msg INPS 459/2016, non ha ancora recepito tale Interpello sul diritto di precedenza. Resta, quindi, l’incognita che l’INPS resista nella “sua” interpretazione.

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