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venerdì 18 marzo 2016

IL LAVORO ACCESSORIO SVOLTO A FAVORE DI "COMMITTENTI IMPRENDITORI/PROFESSIONISTI"-FLASH

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina del “lavoro accessorio/voucher” ad opera dell’art. 48 ss. D.lgs.81/2015, è confermata la speciale disciplina (limitativa), per il voucher già delineata nella vigenza della l. 92/2012, in presenza di “Committenti Imprenditori/Professionisti”.
Quali le caratteristiche di questi “speciali” Committenti?
Di questo tema, si è recentissimamente occupato il Msg. INPS n. 8628/2016.
Per la definizione di “Committente Professionista”, l’Istituto ha rinviato a quanto disposto dalla Circolare INPS nr. 49/2013. Per la definizione di “Imprenditore”, l’INPS, confermando l’indicazione già offerta dal Ministero del Lavoro con la Circolare 18/2012, precisa che devesi intendere “qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato”. L’attività economica, rilevante a questo fine, può consistere tanto nella produzione di beni, quanto nella prestazione di servizi (e questo aspetto è ulteriormente avvalorato dall’abbandono, da parte del D.lgs. 81/2015, dell’aggettivo “Commerciale”, accompagnato, nella precedente edizione 2012, all’espressione “Committente Imprenditore”).
Nel Messaggio 8628, l’INPS ha precisato che non è il possesso di Partita IVA a decidere la qualità di “Imprenditore” o meno ai fini della disciplina dei voucher. Ad esempio, soggetti Pubblici ovvero Ambasciate, ovvero Enti no profit non possono certo considerarsi “imprese”, pur possedendo un apposito numero di Partita IVA (è importante ricordare che, per conoscere se un soggetto, in caso dubbio, possa essere o meno qualificato come “Imprenditore”, ai fini del voucher, occorre inoltrare quesito all’indirizzo di posta elettronica “LavoroOccasionale” dell’INPS).
Il voucher attivato da “Committenti Imprenditori/Professionisti” soggiace a regole particolari, obiettivamente limitative, che qui di seguito brevemente si compendiano:
-Vige il diverso (e più ristretto) limite di € 2.000 (da rivalutare con ISTAT) da corrispondere al singolo prestatore (art. 48.2°comma D.lgs. 81/2015);
-Il voucher deve essere acquistato esclusivamente in modalità telematica (art. 49.1°comma D.lgs. 81/2015);
-Al voucherista si applicano le disposizioni sulla Sicurezza previste per i lavoratori dipendenti (es. rischi da videoterminali); negli altri casi, al voucherista si applicano le disposizioni di Sicurezza ex. art. 21 D.lgs. 81/2008, già previste per lavoratori autonomi. Questo in forza dell’art. 3.8°comma D.lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 20 D.lgs. 151/2015 (che esclude “in ogni caso” i “piccoli lavori domestici”, l’ “insegnamento privato supplementare”, assistenza bambini, anziani, ammalati, disabili”.

Con riguardo a quest’ultimo, rilevante, caso, si raccomandano ai Datori di Lavoro rivolgersi ai propri Consulenti della Sicurezza, per implementare utilmente le sequenze amministrative e gestionali.

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