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lunedì 21 marzo 2016

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: PROBLEMI DI CONTRATTUALISTICA E DI DIRITTO TRANSITORIO

Quesito:
Un’Azienda del settore Pubblici Esercizi intende assumere un apprendista a partire da Pasqua (“apprendistato professionalizzante”). Quali sono i cambiamenti indotti nella contrattualistica di apprendistato dalle riforme del Jobs Act?

Risposta:
La disciplina legale del contratto di apprendistato “professionalizzante” (unitamente a tutte le altre tipologie di apprendistato) è stata oggetto di una vasta revisione ad opera degli artt. 41 ss. del D.lgs. 81/2015, altrimenti noto come Codice dei Contratti.
L’art. 41.5°comma D.lgs. 81/2015 dispone:

Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: (…)

Ciò posto, ne consegue che la disciplina dell’apprendistato, secondo il Jobs Act si compone di una disciplina che può ritenersi già immediatamente operativa al 25/6/15, data di entrata in vigore del D.lgs. 81 (le disposizioni di cui ai commi 1-4 dell’art. 42 D.lgs.) e una disciplina per la cui attuazione occorre il recepimento da parte della contrattazione collettiva (la legge si riferisce alla “contrattazione nazionale”, parrebbe, quindi, esclusa la contrattazione di secondo livello).
Questo quadro va ulteriormente arricchito dalle speciali norme riguardanti l’apprendistato professionalizzante. In particolare, l’art. 44.1-2° comma D.lgs. 81 che prevede:

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 , il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.(…)

Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni collettive di “recepimento” del Jobs Act (per esempio in materia di formazione ex. art. 44.2°comma D.lgs. 81), si applica la disciplina collettiva vigente, come precisato dall’art. 47.5°comma D.lgs. 81/2015:

Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti.

Così, nel settore del CCNL Pubblici Esercizi, per il quale continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato di cui all’ultimo rinnovo contrattuale (CCNL 10/4/15).
Sono immediatamente applicabili le seguenti norme:
-Forma scritta ai fini di prova;
-Piano formativo in forma sintetica; -durata minima non inferiore a 6 mesi (per lo più, apprendistato stagionale);
-Applicabilità delle tutele contro il licenziamento illegittimo durante il contratto di apprendistato.

Di queste norme, si dovrà tener conto anche per i contratti di apprendistato del settore Pubblici Esercizi, laddove non sia intervenuta una disciplina collettiva di “recepimento”.
E’ importante rilevare come le norme collettive previgenti al D.lgs. 81/2015 restino in vigore, esclusivamente in via transitorio, in attesa di disposizioni collettive conformi al nuovo quadro normativo, senza limiti di tempo.
Questa disciplina differisce considerevolmente dal sistema di diritto transitorio congegnato a suo tempo dall’art. 7.7°comma D.lgs. 167/2011, che, nel disporre il riordino dell’apprendistato, aveva disposto la persistenza in vigore di ogni disposizione, anche collettiva, previgente, solo fino a 6 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico; oltre il termine, le norme erano automaticamente cancellate.
Questo ha comportato alcuni vuoti normativi anche rilevanti: per esempio, il CCNL ANACI-UNAI per Amministratori di Condominio pare, al momento, un settore che, non adeguato al D.lgs. 167/2011, non consente nemmeno oggi il ricorso all’apprendistato.
La disciplina transitoria del D.lgs. 81/2015, comunque, non consente tali vuoti applicativi.

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