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mercoledì 16 marzo 2016

LE DIMISSIONI A CAVALLO DEL 12/3/2016-DALLE "FAQ" DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLE DIMISSIONI TELEMATICHE

Il 12/3/2016 us. è entrata in vigore la nuova disciplina delle dimissioni telematiche disegnata dall’art. 26 D.lgs. 151/2015. Il Ministero del Lavoro, nelle FAQ (prime risposte ai principali quesiti operativi), ha opportunamente trattato un importante caso che può delinearsi a cavallo del 12/3, ovvero a cavallo della data “spartiacque” tra i due diversi regimi di dimissioni.
Si tratta del caso di un Lavoratore dimissionario, ad esempio, il 9/3: siccome per il perfezionarsi della decorrenza delle dimissioni può trascorrere qualche giorno (non solo per la “convalida”, ma anche per il decorso normale del preavviso), siccome nel trascorrere dei giorni, si può andare oltre il 12/3 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa), ci si chiedeva quale fosse, in questo caso, la disciplina applicabile per la convalida, se, cioè, la legge antecedente al 12/3 (art. 4.17-23bis l. 92/2012), ovvero la legge successiva al 12/3 (art. 26 D.lgs. 151/2015).
Nella FAQ citata, il Ministero del Lavoro ha opportunamente precisato:
Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.
Per stabilire, pertanto, la legge applicabile alla convalida delle dimissioni, nei periodi “a cavallo del 12/3”, occorre considerare il giorno nel quale è manifestata la volontà di dimissioni, a prescindere dalla loro decorrenza. Quindi, se l’atto di dimissioni è presentato in data 9/3, anche se la decorrenza contrattuale (da preavviso) dovesse determinare l’effettiva fine del rapporto al 31/3 (ben oltre il 12/3, data di entrata in vigore delle cd “dimissioni telematiche”), la disciplina applicabile per la convalida resta la legge 92/2012.
Notare che questo può spingere, in alcuni casi, molto in là nel tempo l’applicazione della vecchia legge 92/2012: pensiamo soltanto al settore delle Farmacie private, che contemplano tempistiche di preavviso fino anche a 90 gg …
In buona sostanza, il Ministero del Lavoro, ai fini del momento determinante per applicare la vecchia disciplina (ante 12/3) o la nuova disciplina (post 12/3) ha reso irrilevante il periodo di preavviso.

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