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mercoledì 30 marzo 2016

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI OCCORRE LA "SPECIFICA ABILITAZIONE" DA PARTE DELL' "OPERATORE"-LE NOVITA' DEL JOBS ACT

L’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, dedicato alla Sicurezza del Lavoro, compendia l’elenco delle “attrezzature di lavoro” per le quali il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza) prescrive l’obbligo di “specifica abilitazione”.
Qui di seguito, si elencano:
-Piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE);
-Gru a torre;
-Gru mobile;
-Gru per autocarro;
-Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
-Trattori agricoli o forestali;
-Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
-Pompe per calcestruzzo.

Il D.lgs. 151/2015 (cd Jobs Act-Decreto Semplificazioni) ha introdotto una modifica di rilievo alla nozione legale di “Operatore” che, ex. art. 69.1°comma lett. e) D.lgs. 81/2008, utilizza le sopra citate attrezzature e, come tale, è individuato come destinatario dei succitati obblighi di “specifica abilitazione”.
Ai sensi della modifica legislativa citata, per “Operatore” deve intendersi:

il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il Datore che ne fa uso.

Il Jobs Act determina, così, una novità di non piccolo rilievo: con l’entrata in vigore del D.lgs. 151/2015, anche i Datori di Lavoro (che facciano uso delle attrezzature di lavoro sopra elencate) sono tenuti alla “specifica abilitazione” prescritta dal D.lgs. 81/2008.

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