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martedì 7 luglio 2015

OFFERTA DI CONCILIAZIONE EX ART.6 DLGS 23/2015, LA PROCEDURA - PRIME NOTE

Non è stata ancora emanata una Circolare applicativa dell’inedita “conciliazione agevolata” ex. art. 6 D.lgs. 23/2015; si auspica che sia emanata presto, possibilmente in forma congiunta tra Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate (come per la Circolare sulla “detassazione produttività” edizione 2008), per le rilevanti ricadute fiscali della fattispecie, come noto, non di stretta competenza tecnica del Ministero del Lavoro.
La certezza su questo punto (certezza che può derivare dall’emissione di indicazioni e chiarimenti interpretativi dai Dicasteri competenti) è determinante per il decollo dell’istituto: un istituto in sé non poco generoso, per l’esenzione fiscale e contributiva, ma i cui contorni di tale esonero devono essere definiti con sufficiente chiarezza, affinchè imprese e lavoratori si possano rivolgere a tale istituto con la sicurezza di non incappare in accertamenti o sanzioni.
Ad ogni modo, dopo aver disaminato a lungo il testo della normativa, pur in assenza di Circolari esplicative, crediamo che un punto possa considerarsi assodato.
E’ sufficientemente chiaro (dal tenore del testo della norma, e dalle prime interpretazioni, tutte convergenti) che l’esenzione IRPEF e INPS scatta, in presenza di una conciliazione con queste caratteristiche:

1) La conciliazione non deve mutare il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro: in altre parole, il licenziamento deve restare tale, e la conciliazione non può trasformare (ovvero “novare” ex. artt. 1230 ss. del Codice Civile) l’atto di licenziamento in atto di “risoluzione consensuale” (diversamente, come precisato anche dall’Interpello nr. 13/2015 del Ministero del Lavoro, il lavoratore perderebbe il diritto alla NASPI);
2) La conciliazione è “agevolata” (ovvero determina l’esenzione IRPEF e INPS) solo se le somme che vi sono gestite sono disposte a titolo di indennità di licenziamento; le somme disposte “ad altro titolo” (“ulteriori somme pattuite … a chiusura di ogni altra pendenza” come recita il periodo finale dell’art. 6.1°comma) non sono esenti IRPEF e INPS;
3) Le somme devono essere consegnate al Lavoratore sotto forma di assegno circolare; l’accettazione dell’assegno perfeziona la conciliazione. C’è da ritenere, data la specialità della previsione, che il legislatore abbia introdotto un requisito di forma vincolante, cosìcchè il perfezionamento/pagamento della conciliazione in altra forma non dovrebbe far scattare le agevolazioni de quo.
N.B.: Fino a diversa interpretazione ministeriale, evidentemente, per evitare rischi e spiacevoli sorprese, sarà prudente presupporre un simile assetto di regole;

4) Tali “agevolazioni” operano solo per i licenziamenti di rapporti di lavoro “a tutele crescenti” rientranti cioè nel campo di applicazione dell’art. 1 D.lgs. 23/2015 (rapporti costituiti ex novo dopo il 7/3/2015, oppure trasformati dopo quella data, oppure Aziende che abbiano superato i 15 Dipendenti con assunzioni successive a quella data). Questo è il quanto che possiamo dire; prima di più consolidate indicazioni e chiarimenti operativi da parte degli organi competenti.

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