Il D.lgs. 81/2008, all’ art. 65, disciplina il lavoro nei locali sotterranei o semi-sotterranei. Qui di seguito, si riporta il testo di legge.
Art. 65
1. E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
La norma è stata oggetto, recentemente, di un Interpello alla Commissione Sicurezza e Igiene costituita presso il Ministero del Lavoro (interpello nr. 5/2015).
Alla Commissione è stato sottoposto il seguente
Caso: Un’Azienda opera in un sotterraneo (es. una rivendita di abbigliamento opera in un sottopassaggio di città).
Non ha una necessità particolare di lavorare in questa zona, semplicemente ha ritenuto opportuna e utile tale possibilità. Non opera con emissione di agenti nocivi e con condizioni di areazione, illuminazione e microclima validate come buone.
L’organo di vigilanza (ASL) si oppone alla richiesta datorile che i Lavoratori possano lavorare a tempo pieno in questa struttura. Il Datore si oppone. Chi ha ragione, stando alla lettura più corretta dell’art. 65 TU Sicurezza?
Risposta (del Ministero): L’ASL è chiamata, in questo caso, ad autorizzare il lavoro in queste strutture, altrimenti vietato; l’intervento autorizzatorio dell’organo di vigilanza, in questo caso, è un atto che rimuove l’ostacolo posto dall’ordinamento giuridico alla possibilità di lavorare nei sotterranei. Ostacolo che può/deve essere rimosso ricorrendo le condizioni ex. art. 65.2-3°comma D.lgs. 81/2008. Il caso in esame (trattato dall’Interpello) rientra nel caso contemplato dal comma 3 (lavoro in sotterraneo in assenza di necessità tecniche ed organizzative): in questo caso, l’ASL potrà/dovrà autorizzare il lavoro nel sotterraneo, a prescindere, come detto, da necessità tecniche, vagliando le condizioni di areazione, di microclima, illuminazione. L’eventuale prescrizione ASL che limiti l’orario di lavoro, di permanenza in questa struttura, dei Dipendenti deve essere motivata e vagliata sotto questo aspetto. Difettando tale motivazione, la limitazione ASL deve considerarsi illegittima e impugnabile. A disposizione per chiarimenti e aggiornamenti
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