AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 15 luglio 2015

IRAP 2015, COME SI CONSIDERA IL LAVORO A TERMINE

Quesito: E' possibile considerare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 4-octies), del decreto legislativo n. 446 del 1997 , anche i rapporti di lavoro a "termine" in ragione del tipo di attività svolta [lavorazioni stagionali] o di preclusioni legali/regolamentari [es. calciatori con contratto di durata massima quinquennale]?

Risposta:
Stante la ratio della norma, finalizzata ad incentivare gli impieghi a tempo indeterminato, si ritiene di dover escludere che rapporti di lavoro regolati a tempo determinato in funzione del tipo di attività svolta ovvero della normativa di settore diano diritto all'applicazione della nuova misura concernente la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato. Si segnala, in proposito, che il comma 4-octies) dell'articolo 11 del decreto IRAP, nella formulazione originaria, prevedeva l'estensione della deducibilità integrale del costo del lavoro anche per ogni lavoratore agricolo impiegato a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative e con un contratto di durata triennale.
La previsione - subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea - è stata tuttavia successivamente abrogata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34*.

*Il contenuto riportato è la riproduzione esatta e senza manipolazioni di quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. 22/2015

Nessun commento:

Posta un commento