Caso (rielaborazione sintetica di Punto Sicuro nr. 3571/2015): Un’Azienda Edile viene sanzionata dalla DTL per “mancata/insufficiente formazione” del personale per non aver “collaborato” per la formazione con “organismi paritetici” dotati dei requisiti di rappresentatività prescritti dalla legge (art. 37.12°comma). Può l’Azienda Edile contestare la sanzione?
Risposta: Il caso è stato chiarito dal Ministero del Lavoro con Nota Prot. Nr. 37/0009483/MA007/A001 del 8/6/15. Mentre ha puntualizzato i requisiti di rappresentatività prescritti dalla legge ex. art. 37 cit. per gli “organismi paritetici” (devono rappresentare Sindacati e Associazioni datorili “comparativamente rappresentative”, firmatarie del CCNL etc.), al fine di colpire fenomeni di possibile “abusivismo” sindacale e professionale, in questa nota, il Ministero ha, altresì, avuto modo di puntualizzare che l’ottemperanza del Datore agli obblighi formativi prescritti dalla legge non va valutata in rapporto agli “organismi paritetici”, verso i quali il Datore ha un generico obbligo (non sanzionabile) di “collaborazione”, “informazione” per gli adempimenti formativi, non di attuare la formazione necessariamente in sinergia con questi. Viceversa, l’adempimento della formazione professionale per la Sicurezza in capo al Datore di Lavoro (ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni amministrative) va valutato in rapporto ad altre fonti: essenzialmente, l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, che fissa le ore di formazione minima e obbligatorie per la Sicurezza del Lavoro.
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