Dal 1/7 us., devono intendersi cessate le restrizioni previste, in via transitoria, dallo Stato italiano per l’assunzione di lavoratori subordinati di nazionalità croata.
Lo Stato italiano, infatti, non ha prorogato le norme transitorie che conferivano a questi soggetti lo status di “cittadini neo-comunitari” che determinava la soggezione di detti cittadini a specifiche autorizzazioni per l’assunzione di determinati impieghi. Precedentemente, erano escluse restrizioni solo per contratti di lavoro autonomo e, inoltre, per lavoratori dipendenti rientranti tra cittadini croati e Datori di lavoro italiani nelle seguenti categorie:
- Lavoratori domestici (colf, badanti, babysitter ecc.)
- Lavoratori stagionali
- Infermieri professionali, dirigenti, sportivi professionisti, circensi, marittimi, artisti, ballerini, musicisti o altri lavoratori elencati nell’articolo 27 comma 1 del d.lgsl. 289/1998 (testo unico sull’Immigrazione), ESCLUSE le lettere g) e i) .
- Ricercatori -
Lavoratori altamente qualificati
Ogni altro impiego doveva essere autorizzato tramite “nulla osta” dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Ora, tale nulla osta non deve più essere richiesto. Sul punto, si vede la Circolare congiunta Min. Lav./Min. Int. Prot. 3233/2015 al link: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/07/MLcirCroati.pdf
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