Quesito (riprodotto dalla Circolare Ag. Entr. Nr. 22/2015): Quali sono le modalità applicative della disciplina, di cui al comma 4-octies) dell'articolo 11 del decreto IRAP, in presenza di: - quote maturate di TFR a partire dal 2015 e rivalutazioni di quelle accantonate negli esercizi precedenti (fino al 2014); - accantonamenti (i.e. fondi) per oneri futuri relativi al personale dipendente, costituiti a partire dal 2015?
Risposta: Le quote di TFR maturate a partire dall'esercizio 2015 [primo periodo di applicazione della norma per i c.d. "solari"] - compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014 - rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili ai sensi della norma in esame, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. Per quanto concerne gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, si è del parere che gli stessi, costituendo poste di natura estimativa indeducibili dall'IRAP, non rientrino nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione. Come chiarito nella circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 infatti, tali oneri assumeranno rilevanza al verificarsi dell'evento che ha costituito il presupposto del relativo stanziamento in bilancio in quanto afferenti a costi del lavoro deducibili dalla base imponibile IRAP a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si precisa infine che, stante il nuovo quadro normativo di riferimento, i suddetti accantonamenti non concorrono alla determinazione dell'IRAP deducibile dalle imposte sui redditi*. *Il contenuto riportato è la riproduzione esatta e senza manipolazioni di quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. 22/2015.
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