AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 17 luglio 2015

IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE LAVORA DURANTE LA MALATTIA-FLASH

Un brevissimo flash (Fonte, Generazione Vincente Blog) per notificare il contenuto di una recente sentenza (nr. 13955/2015) con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che, in tale periodo, svolga lavori manuali pesanti.
In questo caso, la Cassazione ha ritenuto certamente sussistente la “giusta causa” di licenziamento ex. art. 2119 Codice Civile, prevalente sulla previsione di conservazione del posto di lavoro disposta ex. art. 2110 Codice Civile: il Lavoratore, in questo specifico caso, infatti, ha violato la consegna obbligatoria del riposo, necessaria e utile, nel periodo di malattia, per il pronto e pieno recupero psico-fisico. Al contrario, un lavoro manuale e pesante mette evidentemente in pericolo detto recupero e viola in modo patente e incontrovertibile i basilari obblighi di “correttezza/buona fede” (art. 1375 Codice Civile) che presiedono l’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Nessun commento:

Posta un commento