Cosa succede se il lavoratore, regolarmente in malattia e
con diritto alla conservazione del posto di lavoro ex. art. 2110 Codice Civile, si rende irreperibile al
Medico Fiscale INPS nelle fasce di reperibilità?
Ricordiamo che le fasce di reperibilità sono attualmente
comprese dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e dalle ore 17,00 alle ore 19,00,
durante tutta la giornata di malattia, compresi domenica e giorni festivi.
Qui di seguito, una breve sintesi.
Oltre ad incorrere, nei casi più gravi, nel licenziamento,
il Dipendente perde anche il diritto all’indennità di malattia, con le seguenti
progressioni:
-Assenza
ingiustificata alla prima visita: Perdita totale di qualsiasi
trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia (in questi, sono
comprensi anche i primi 3 giorni di malattia; l’assenza dal lavoro diventa così
ingiustificata);
-Assenza
ingiustificata alla seconda visita (sia ambulatoriale, sia a domicilio):
L’ulteriore assenza determina, oltre alla precedente sanzione, anche la
riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;
-Assenza
ingiustificata alla terza visita: L’erogazione dell’indennità economica
previdenziale a carico INPS (e del Datore di Lavoro) viene interrotta da quel
momento e fino al termine del periodo di malattia, in quanto il caso si
configura come mancato riconoscimento della malattia, ai fini della
corresponsione della relativa indennità (Circ. INPS 65/1989).
Come da giurisprudenza consolidata (Cass. 6597/94; Cass.
9709/2000), la perdita del trattamento è causata dalla mera assenza al
domicilio e non è connessa alla inesistenza della malattia. La sanzione si può
applicare anche se il Lavoratore presenzia alla successiva vista ambulatoriale,
dopo la precedente andata deserta.
La sanzione si applica anche nel caso in cui il Lavoratore,
presente il Medico Fiscale, ritorni al domicilio da luogo esterno alla
residenza (non deve, ad esempio, tornare dal garage): in questo caso, il Medico INPS, pur effettuando
regolarmente la visita, deve verbalizzare la circostanza che il Lavoratore
malato proveniva da fuori, una circostanza utile per applicare le decurtazioni
previste dalla legge sul trattamento di malattia.
Le decurtazioni sopra evidenziate al trattamento INPS di
malattia, comunque, non si applicano nei seguenti casi:
b) Esistenza di periodi già accertati come validi da precedente visita di controllo;
c) Assenza dovuta a giustificato motivo (es. esigenza indifferibile di recarsi in farmacia, visita in ospedale a parenti quando l’orario di ricevimento dei parenti della struttura coincida con quello di reperibilità e non vi siano soluzioni alternative etc.).
Sono
esclusi dall'obbligo di
rispettare le fasce
di reperibilita' i lavoratori
subordinati, dipendenti dai
datori di lavoro privati,
per i quali
l'assenza e' etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici
sottesi o connessi
alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono
risultare da idonea documentazione, rilasciata
dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura
della patologia e
la specifica terapia salvavita da
effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo
di reperibilita', l'invalidita'
di cui al comma 1, lettera b), deve aver
determinato una riduzione della
capacita' lavorativa, nella
misura pari o superiore al 67 per cento.
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