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venerdì 22 aprile 2016

SE IL DIPENDENTE IN MALATTIA NON SI FA TROVARE PER LA VISITA MEDICA DAL MEDICO FISCALE ...-BREVE SINTESI

Cosa succede se il lavoratore, regolarmente in malattia e con diritto alla conservazione del posto di lavoro ex. art. 2110 Codice Civile, si rende irreperibile al Medico Fiscale INPS nelle fasce di reperibilità?

Ricordiamo che le fasce di reperibilità sono attualmente comprese dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, durante tutta la giornata di malattia, compresi domenica e giorni festivi.
Qui di seguito, una breve sintesi.
Oltre ad incorrere, nei casi più gravi, nel licenziamento, il Dipendente perde anche il diritto all’indennità di malattia, con le seguenti progressioni:

-Assenza ingiustificata alla prima visita: Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia (in questi, sono comprensi anche i primi 3 giorni di malattia; l’assenza dal lavoro diventa così ingiustificata);
-Assenza ingiustificata alla seconda visita (sia ambulatoriale, sia a domicilio): L’ulteriore assenza determina, oltre alla precedente sanzione, anche la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;
-Assenza ingiustificata alla terza visita: L’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico INPS (e del Datore di Lavoro) viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia, in quanto il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia, ai fini della corresponsione della relativa indennità (Circ. INPS 65/1989).

Come da giurisprudenza consolidata (Cass. 6597/94; Cass. 9709/2000), la perdita del trattamento è causata dalla mera assenza al domicilio e non è connessa alla inesistenza della malattia. La sanzione si può applicare anche se il Lavoratore presenzia alla successiva vista ambulatoriale, dopo la precedente andata deserta.
La sanzione si applica anche nel caso in cui il Lavoratore, presente il Medico Fiscale, ritorni al domicilio da luogo esterno alla residenza (non deve, ad esempio, tornare dal garage): in questo caso, il Medico INPS, pur effettuando regolarmente la visita, deve verbalizzare la circostanza che il Lavoratore malato proveniva da fuori, una circostanza utile per applicare le decurtazioni previste dalla legge sul trattamento di malattia.
Le decurtazioni sopra evidenziate al trattamento INPS di malattia, comunque, non si applicano nei seguenti casi:

a)      Ricovero ospedaliero;
b)      Esistenza di periodi già accertati come validi da precedente visita di controllo;
c)       Assenza dovuta a giustificato motivo (es. esigenza indifferibile di recarsi in farmacia, visita in ospedale a parenti quando l’orario di ricevimento dei parenti della struttura coincida con quello di reperibilità e non vi siano soluzioni alternative etc.).

Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di reperibilita' i lavoratori  subordinati,  dipendenti  dai  datori  di lavoro  privati,   per   i   quali   l'assenza   e'   etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di invalidita' riconosciuta.
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare  da idonea  documentazione,   rilasciata   dalle   competenti   strutture sanitarie, che attesti la  natura  della  patologia  e  la  specifica terapia salvavita da effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione  dell'obbligo  di  reperibilita', l'invalidita' di cui al comma 1, lettera b),  deve  aver  determinato una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  nella  misura  pari  o superiore al 67 per cento.

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