Qui di seguito, un brevissimo elenco dei principali permessi retribuiti che il CCNL Lavoro domestico riconosce in capo ai e alle Colf.
1) PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE MEDICHE DOCUMENTATE (art. 20.1°comma): Trattasi di permessi per visite mediche documentate da svolgersi in orari anche parzialmente coincidenti con l’orario di lavoro. Competono fino ad un massimo di 16 h per i lavoratori conviventi, fino a h 12 per lavoratori conviventi ma ad orario ridotto ex. art. 15.2°comma CCNL. Per i lavoratori non conviventi, con orario settimanale inferiore a 30 h, le 12 h di permesso retribuito saranno riproporzionate. Sul calcolo del riproporzionamento, si ritiene valida e coerente l’esemplificazione offerta dal Patronato FENAPI. Rapportato il “monte ore” completo di permessi di 12 h a 30h, ovvero al 40%, per conoscere il “monte ore” spettante in relazione al Lavoratore domestico, dovrà effettuarsi la seguente proporzione: Es. per un rapporto di lavoro di 29 h, la dote “massima” di permessi disponibile sarà h. 11.6 (29*40/100). Allo stesso risultato, però, sembra si possa pervenire con un semplice calcolo percentuale: se, infatti, consideriamo 29/30*100, e, di seguito, otteniamo il coefficiente 96.6%, se, inoltre, moltiplichiamo per tale percentuale 12 h (monte massimo di permessi su 30h) otteniamo lo stesso importo, 11.6 h. Per lo stesso motivo, potranno essere concessi ulteriori permessi che, però, non saranno retribuiti (comma 2), né su di essi potrà maturare l’eventuale indennità di vitto e alloggio (comma 6).
2) PERMESSI PER “COMPROVATA DISGRAZIA” AI FAMILIARI (art. 20.3°comma): Il CCNL non specifica cosa si intenda per “comprovata disgrazia” occorsa ai familiari, ma specifica che deve trattarsi di evento che ha colpito i “familiari conviventi”, ovvero parenti entro il 2° grado (“familiari conviventi”: dovrebbe rilevare a questo fine qualunque parente di qualsiasi linea parentale, purchè “convivente”; ma ricordiamo che la “famiglia convivente” può essere anche la cd “famiglia di fatto more uxorio” etero e uni-sessuale, purchè documentata dallo “stato di famiglia anagrafico”);
3) PERMESSI AL LAVORATORE PADRE PER NASCITA DI UN FIGLIO (art. 20.4°comma): Spettano due giornate di permesso al Lavoratore Padre per la nascita di un figlio.
Il comma 5 del medesimo articolo ricorda che al Lavoratore Domestico che ne faccia richiesta potranno, comunque, essere concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
In caso di permessi non retribuiti, non maturano gli ordinari istituti economici, compresi l’indennità per vitto e alloggio ove corrisposta.
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