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martedì 19 aprile 2016

ABROGAZIONE REGISTRO INFORTUNI: QUALI CONSEGUENZE PER I DATORI DI LAVORO?-FLASH

L’art. 21.4°comma del D.lgs. 151/2015 ha definitivamente abrogato il Registro Infortuni e posto fine alle ultime incertezze relative alla sopravvivenza delle connesse eventuali sanzioni amministrative.
Si segnala, quale utile commento e quale utile riflessione sulle conseguenze operative di questa disposizione, il contributo del dr. LONGO, nell’editoriale del 5/3/16 di Ipsoa Quotidiano che segnala come, venendo meno l’obbligo (sia pure residuale) di compilazione del Registro Infortuni, venga meno lo “storico” dell’infortunistica aziendale.
In sua assenza, mancherebbe uno strumento equivalente per obbligare in modo efficace i Datori di Lavoro ad archiviare gli infortuni e le denunce di infortunio occorse in Azienda e verrebbe meno uno strumento utilissimo per la valutazione dei rischi. In verità, scorrendo, sia pure velocemente la normativa di Sicurezza, ci pare che questi obblighi non vengano meno.
Pur abolito il registro infortuni, resta in vigore l’art. 28 D.lgs. 81/2008 ed è su questo articolo che si deve far leva, per ritenere comunque l’Azienda obbligata a informare volta per volta il Responsabile della valutazione dei rischi degli infortuni, anche minimi, occorsi in Azienda. Ricordiamo, infatti, che la valutazione dei rischi ex. art. 28 postula una valutazione di “tutti i rischi”, anche minimi, anche quelli che, solo fortuitamente, hanno impedito un maggiore danno (i cd near miss): come si potrebbe efficacemente adempiere a tale consegna di legge senza presupporre come necessario e dovuta la repertazione dell’andamento “storico” di tutta l’infortunistica aziendale (obbligata o meno che sia la compilazione del Registro infortuni)?
E’ evidente che, ove questa conservazione di dati e informazioni non fosse curata a dovere, scatterebbero tutte le responsabilità di legge, prima fra tutte quella (civile e penale) per infortunio e per mancata adozione di misure di Sicurezza adeguate.
Sul punto, comunque, restiamo in attesa di aggiornamenti da parte dell’INAIL e del Ministero del Lavoro.

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