Caso (tratto da Interpello Min. Lav. 11/2016):
Tizio è un ragazzino di 15 anni; non ha assolto all’obbligo scolastico per i 10 anni richiesti dalla legge ed è titolare di un rapporto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. Posto che la disciplina dell’orario di lavoro deve seguire quella “speciale” ex. l. 977/67 (come modificata dal D.lgs. 345/99), qual è l’orario massimo di lavoro che Tizio deve legalmente effettuare?
Risposta:
La disciplina che rileva, ai fini della determinazione dell’orario di lavoro utile, è quella dell’art. 18 l. 977/67 che così stabilisce:
Art. 18. 1.
Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Deve, a questo riguardo, farsi notare che Tizio, pur essendo “di fatto” “adolescente”, “di diritto” (ossia ai fini della disciplina dell’orario di lavoro) deve considerarsi “bambino”, poiché non ha maturato gli anni necessari per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
L’art. 1.2°comma l. 977/1967 (come modificato dal D.lgs. 345/99), al riguardo, dispone:
Art. 1. 2.
Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.
A questi fini, il suo orario massimo di lavoro è individuato in 7h giornaliere e 35h settimanali.
Il Ministero del Lavoro, con Interpello 11/2016, ha precisato che l’applicazione di quest’ultima disciplina oraria si impone, nell'apprendistato per diploma etc., anche considerando che questa special tipologia di apprendistato costituisce essa stessa modalità di “assolvimento” dell’obbligo scolastico.
L’Interpello ha, altresì, confermato, sulla scia di una consolidata giurisprudenza (Cass. 9516/2003), che la disciplina speciale di tutela del lavoro dei minori e i suoi speciali istituti (es. orario massimo di lavoro) prevalgono sempre sulla disciplina contrattuale dell’apprendistato.
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