Quesito:
Quando il 12/3 prossimo, entrerà in vigore la nuova procedura di convalida “telematica” delle dimissioni, le dimissioni dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto, in esaurimento al 25/6/15) e dalle associazioni in partecipazioni (in esaurimento anch’esse al 25/6/15), dovranno essere convalidate anch’esse?
Risposta:
Al momento, la risposta pare negativa. Deve, al riguardo, ritenersi che, quando il legislatore si riferisce a “lavoratori dimissionari” e simili intenda riferirsi solo al “lavoratore subordinato” ex. artt. 2094 C.C., e non ad altri rapporti.
Questo era lo stato di cose della vecchia disciplina ex. art. 4.17°comma ss. l. 92/2012: quando si trattò di estendere tale disciplina a rapporti diversi dal lavoro dipendente (come cococo e associati in partecipazione), il legislatore dovette intervenire con una norma ad hoc, di stretta interpretazione (art. 23bis, vedi Circ. Min. Lav. 35/2013).
Ora, contestualmente all’entrata in vigore della nuova disciplina, cesserà di avere applicazione proprio quel comma 23-bis dell’art. 4 l. 92/2012, introdotto dal DL 76/2013, per estendere la “convalida” delle dimissioni anche a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione.
E’ coerente ritenere, pertanto, che, in assenza di una norma speciale (come il vecchio comma 23bis) che disponga l’estensione della convalida a rapporti diversi, l’attuale disciplina sulle “dimissioni telematiche” che entrerà in vigore il prossimo 12/3, riguarderà solo i lavoratori subordinati.
A disposizione per aggiornamenti
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