Con Messaggio nr. 311/2016, l’INPS ha precisato che le disposizioni relative al “lavoro accessorio” (voucher) ex. art. 48.2°comma D.lgs. 81/2015 si applicano, entro i noti limiti economici, anche ai lavoratori del settore dello Spettacolo in Gestione ENPALS.
L’INPS dichiara non dovuto il rilascio del cd “certificato di agibilità” ex D.Lgs. C.P.S. 708/1947, in quanto la procedura “comune” di rilascio dei carnet, propria dei voucher, garantisce già lo stesso grado di “tracciabilità” richiesto dal D.lgs. C.P.S del 1947 citato.
C’è, comunque, un aspetto da chiarire. L’art. 49.5°comma D.lgs. 81/2015 destina la contribuzione previdenziale del voucherista (13% sul “valore del buono”) alla sola “Gestione Separata INPS”, senza menzionare altre Casse.
L’ENPALS, quindi, deve ritenersi escluso dalla contribuzione, per espressa e diversa disposizione di legge. In questo senso, va interpretato il passaggio del Messaggio dove si precisa:
“L’obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio [nel settore dello Spettacolo], sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo Pensione lavoratori dello Spettacolo”.
Il punto riveste una evidente importanza dal punto di vista applicativo.
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