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venerdì 26 febbraio 2016

LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI, GLI EFFETTI CIVILISTICI, PRIME NOTE DI COMMENTO

Approvato il cd maxi-emendamento al Senato, la nuova regolamentazione sulle unioni civili è in dirittura d’arrivo: una volta approvata alla Camera, e se non verranno sollevate eccezioni di legittimità costituzionali dal Quirinale, entrerà in vigore.
Al link http://www.senato.it/ultresaula/allegati/File_1/MAXI_EM._1.10000.pdf troverete il testo del maxi-emendamento (fonte ANSA) che, non potendo (verosimilmente) essere ulteriormente emendato dalla Camera, incarnerà i tratti definitivi del provvedimento di legge (link Qui, alcuni brevi cenni delle disposizioni più rimarchevoli: -Per la definizione di unione civile, si rinvia al comma 1: si raccomanda attenzione per i casi di quei Clienti che avessero unioni simili costituite all’estero. In proposito, il provvedimento rimanda ad un Decreto Legislativo del Governo i correttivi e gli adeguamenti al diritto internazionale privato; evidentemente, solo dopo tali provvedimenti legislativi si potrà avere un’idea chiara delle modalità di riconoscimento o meno di “unioni” similari costituite all’estero;
-Le unioni civili sono solo uni-sessuali;
-In caso di morte, al convivente superstite sono riconosciute le stesse indennità di fine rapporto e sostitutive del preavviso già spettanti agli eredi secondo le disposizioni successorie speciali ex. artt. 2118-2120 Codice Civile (comma 17);
-Diritto di abitazione del convivente (commi 42-43): In caso di scioglimento della “convivenza” per morte di uno dei conviventi, il superstite ha “diritto di abitare” nella “casa familiare” (anche se legalmente intestata ad altri!) per un periodo di tempo previsto dalla legge (proporzionale alla convivenza), in attesa di altro alloggio. In caso di locazione, il comma 44 garantisce al Convivente superstite (in caso di morte o recesso dell’altro convivente) il diritto alla “successione automatica” nel contratto, secondo una procedura già riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 404/88;
-I rapporti patrimoniali tra Coniugi sono regolati da un nuovo contratto, denominato “contratto di convivenza” (comma 50); in assenza, ai conviventi si applicherà il regime della cd “comunione legale” (comma 13);
-Il regime della “impresa familiare” ex. art. 230 è esteso al Convivente da unione civile: non è chiaro, però, se la norma potrà spiegare riflessi sul piano fiscale, ossia sulla fiscalità della cd “impresa familiare”;
-In caso di morte di uno dei conviventi per Sinistro, il comma 49 estende i diritti assicurativi di responsabilità civile anche al Convivente more uxorio superstite (disposizione già introdotta in una legge approvata nel febbraio 1992, per risolvere un annoso contenzioso giudiziario tra Conviventi e Assicurazioni, ma poi non promulgata per l’opposizione dell’allora Presidente della Repubblica).
Ci riserviamo note successive per verificare i profili fiscali (es. detrazione dei coniugi a carico) e le ricadute relative alle cd “pensioni di reversibilità”.
A disposizione

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